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In vigore al: 08/03/2016

f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 7/bis ( Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)                    delibera sentenza

(1)  L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.

(2)  La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per l’ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.

(3)  La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.

(4)  È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.

(5)  Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all’Agenzia provinciale per l’ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

(6)  II titolare delI’autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d’ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.

(7)  Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali. 8) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366 - Telefonia mobile - localizzazione impianti radio base - condivisione del sito con altri gestori – diniego a causa della prossimità di struttura scolastica - criteri localizzativi - facoltà attribuite ai Comuni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115 - Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - individuazione dei siti e caratteristiche degli impianti - impianti di telefonia mobile - cooperazione tra amministrazioni e gestori - siti sensibili alle immissioni radioelettriche - potere di pianificazione urbanistica – invito alla realizzazione al di fuori degli ambiti di insediamento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007 - Giustizia amministrativa - carenza di interesse attuale per cessazione della materia del contendere - poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - c.d. bozza della parte tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - telefonia mobile - ristrutturazione impianti all'esterno di insediamenti - competenza assessore provinciale urbanistica - parere del sindaco - natura
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007 - Telefonia mobile - stazioni radio base - autorizzazione soggetta a durata massima con obbligo di successiva delocalizzazione - illegittimità clausola limitativa - concessione edilizia con clausola di precarietà - collocazione impianti - compatibilità con destinazioni urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007 - Telefonia mobile - installazione di stazioni radio base - pianificazione urbanistica del comune - regole a tutela di zone particolari - possibilità - protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici - osservanza dei principi statali in quanto materia della sanità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 196 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina in ambito provinciale - piena potestà della Provincia - piano provinciale di settore - classificazione di sito da demolire - costituisce revoca implicita dell'atto autorizzativo - impianti da demolire muniti di concessione edilizia - previsione di indennizzo per danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006 - Uso della lingua - ricorso notificato fuori provinciaRicorso popolare ai sensi dell' art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - impugnabilità della decisione della Giunta provinciale - limiti - Impianto di radiodiffusione sonora - limiti statali campi magnetici - non possono essere aggravati dai comuni -
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
8)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, ed infine così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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