In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l’identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un’offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia. 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)  3) delibera sentenza

(1) Per l’espletamento delle attività indicate nella presente legge o in altre leggi o individuate dalla Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità. 4)

(2) Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/I componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature. 5)

(3)  Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

(5)  Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(6)  In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(7)  Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(8)  Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.6) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
3)
La versione tedesca della rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.
4)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostitituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.
5)
L'art. 2, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.
6)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 3 (Incompatibilità)  

(1)  La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

  1. politiche:
    1. membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
    2. sindaco;
    3. membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
    4. detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
  2. economico-professionali:
    1. amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
    2. titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

(2)  Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

Art. 4 (Compiti)        delibera sentenza

(1)  Il Comitato:

  1. è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
  2. esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  3. formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
  4. regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  5. elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
  6. assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
  7. esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - installazione impianti - autorizzazione - governo del territorio - conformità al principio di ragionevolezza - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - parere obbligatorio della commissione provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante

Art. 5 (Programmazione dell'attività)

(1)  Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2)  La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3)  Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

(4)  Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

(5)  Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

Art. 6 (Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica)

(1) Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni. 7)

7)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 7 (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)      delibera sentenza

(1)  Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008 - Appalti pubblici - associazione temporanea di imprese - responsabilità impresa capogruppo e altre imprese - commissione di gara - valutazione delle offerte - limiti al sindacato giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari

Art. 7/bis ( Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)                    delibera sentenza

(1)  L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.

(2)  La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per l’ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.

(3)  La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.

(4)  È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.

(5)  Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all’Agenzia provinciale per l’ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

(6)  II titolare delI’autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d’ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.

(7)  Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali. 8) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366 - Telefonia mobile - localizzazione impianti radio base - condivisione del sito con altri gestori – diniego a causa della prossimità di struttura scolastica - criteri localizzativi - facoltà attribuite ai Comuni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115 - Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - individuazione dei siti e caratteristiche degli impianti - impianti di telefonia mobile - cooperazione tra amministrazioni e gestori - siti sensibili alle immissioni radioelettriche - potere di pianificazione urbanistica – invito alla realizzazione al di fuori degli ambiti di insediamento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007 - Giustizia amministrativa - carenza di interesse attuale per cessazione della materia del contendere - poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - c.d. bozza della parte tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - telefonia mobile - ristrutturazione impianti all'esterno di insediamenti - competenza assessore provinciale urbanistica - parere del sindaco - natura
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007 - Telefonia mobile - stazioni radio base - autorizzazione soggetta a durata massima con obbligo di successiva delocalizzazione - illegittimità clausola limitativa - concessione edilizia con clausola di precarietà - collocazione impianti - compatibilità con destinazioni urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007 - Telefonia mobile - installazione di stazioni radio base - pianificazione urbanistica del comune - regole a tutela di zone particolari - possibilità - protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici - osservanza dei principi statali in quanto materia della sanità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 196 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina in ambito provinciale - piena potestà della Provincia - piano provinciale di settore - classificazione di sito da demolire - costituisce revoca implicita dell'atto autorizzativo - impianti da demolire muniti di concessione edilizia - previsione di indennizzo per danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006 - Uso della lingua - ricorso notificato fuori provinciaRicorso popolare ai sensi dell' art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - impugnabilità della decisione della Giunta provinciale - limiti - Impianto di radiodiffusione sonora - limiti statali campi magnetici - non possono essere aggravati dai comuni -
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
8)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, ed infine così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)     9)  delibera sentenza

(1) La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

(2)  Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.

(3)  La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. 10)

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190 - Contributi ad emittenti e portali informativi on line – illegittimità del requisito della sede legale in Provincia di Bolzano – impossibilità della copertura finanziaria mediante l’utilizzo del fondo di riserva
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
9)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, che aveva sostituito il precedente comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, limitatamente alle parole „sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.
10)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni)    delibera sentenza

(1) Alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

(2)  Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

(3)  Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9/bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

  1. per “emittenti radiotelevisive” si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;
  2. per "portali informativi online" si intendono i portali internet il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;
  3. per “emittenti private” e “portali privati” si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta”,
  4. per “emittenti televisive locali” si intendono le emittenti televisive private che
    1. dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione,
    2. trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
    3. che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
  5. per “emittenti radiofoniche locali” si intendono le emittenti radiofoniche private
    1. i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e
    2. che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
  6. per “portali informativi online locali” si intendono i portali informativi online privati
    1. che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e
    2. che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;
  7. per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;
  8. per “notiziari locali” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;
  9. per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;
  10. per “giornalisti” si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea possono avere, in alternativa, un’abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
  11. per “responsabilità redazionale” si intende l’esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;
  12. per “imprese beneficiarie” si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie.  11)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
11)
L'art. 9, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 9/bis (Compensazioni finanziarie)  

(1)  La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell’Unione europea. Per l’espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale può concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.

(2)  La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell’Unione europea. 12) 

12)
L'art.  9/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie)   

(1) Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che

  1. a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1;
  2. non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  3. hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;
  4. hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
  5. diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.

(2)  L’esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.

(3)  La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
  2. per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;
  3. costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

(4)  Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

(5)  La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente. 13)

13)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

(1) Le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 9/bis e 10 per l’esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell’esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

(2) L’assessora o l’assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al bilancio 2015.

(3)  Le spese per l’attività e il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale. 14) 

14)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.

Art. 12 (Abrogazione)

(1)  La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 13 (Norme transitorie e finali)

(1)  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

(2)  Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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