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In vigore al: 08/03/2016

f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie)   

(1) Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che

  1. a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1;
  2. non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  3. hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;
  4. hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
  5. diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.

(2)  L’esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.

(3)  La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
  2. per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;
  3. costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

(4)  Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

(5)  La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente. 13)

13)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13.
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