(1) La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell’Unione europea. Per l’espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale può concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.
(2) La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell’Unione europea. 12)