(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.
(1/bis) La Provincia è altresì autorizzata a concedere sussidi finanziari a singole persone o ad associazioni operanti nel settore della donazione d’organi, per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi, purché effettuato presso un presidio ospedaliero provinciale. Non sono previsti sussidi in caso di spese a carico del Servizio sanitario. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici e da eventuali accompagnatori in occasione di terapie riabilitative presso strutture statali. 162)
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi dell'anno 2001, a fronte della presentazione di un piano di riequilibrio finanziario da approvare dalla Giunta provinciale.163)