(1) Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
(2) La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.
(3) Il revisore dei conti:
(4) Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati.
(5) Non possono essere nominati revisori dei conti:
(6) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi.
(7) Se il revisore dei conti accerta gravi irregolarità, chiede al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.