(1) L'azienda istituisce uno o più servizi di economato per provvedere alle spese di ufficio minute, alle spese inerenti al funzionamento degli uffici nonché ad una serie di altri compiti per i quali tale procedura risulta più adeguata.
(2) I servizi di economato dispongono di un fondo di cassa assegnato all'inizio dell'esercizio e reintegrato durante lo stesso esercizio con pagamento diretto a favore degli incaricati del servizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese.
(3) L'azienda istituisce altresì servizi di cassa interni per la riscossione di particolari proventi per i quali tale procedura viene ritenuta più opportuna.
(4) La disciplina dei compiti dei servizi di economato e di cassa, delle strutture ed unità operative, presso le quali possono essere attivati, delle modalità di gestione, della tenuta delle scritture nonché delle forme di rendicontazione è determinata dall'azienda, applicando i principi e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la redazione dell'atto aziendale. Fino all'emanazione di detta disciplina, trovano applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti delle singole aziende.