(1) È fatto divieto all'azienda di ricorrere a forme di indebitamento, ad eccezione dei casi previsti ai commi 2 e 3.
(2) L'azienda è autorizzata a contrarre mutui o ad accedere ad altre forme di credito di durata non superiore a dieci anni per il finanziamento degli investimenti autorizzati dalla Giunta provinciale.
(3) L'azienda può attivare anticipazioni di cassa con l'istituto di credito cui sono affidati i servizi bancari fino alla concorrenza di un dodicesimo rapportato all'ammontare dei ricavi inerenti al valore della produzione, desunti dal conto economico preventivo annuale dell'esercizio cui la linea di credito si riferisce o, in caso di mancata approvazione del conto, dall'ultimo bilancio di esercizio.
(4) L'autorizzazione provinciale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore ad una quota stabilita da parte della Giunta provinciale.
(5) L'azienda è autorizzata ad anticipare la liquidazione delle spese relative a funzioni delegate dalla Provincia, in attesa del relativo rimborso da parte della Provincia stessa.
(6) L'azienda può rinunciare alla riscossione delle entrate, quando il costo della stessa risulti eccessivo rispetto all'ammontare dell'entrata, entro un limite e per tipologia di entrate definiti dalla Giunta provinciale.