(1) Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, i servizi bancari dell'azienda sono affidati dal direttore generale ad una banca ovvero a più banche associate, autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dotate di idonee strutture tecnico-organizzative adeguate ai servizi da svolgere e che abbiano almeno uno sportello nel centro abitato con maggiore densità di popolazione nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda.
(2) La banca o, in caso di banche associate, la banca capofila, cura i rapporti con la Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato, osservando le disposizioni riguardanti la Tesoreria unica e quelle emanate dalla Giunta provinciale.