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Statuto di autonomia e norme di attuazione
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Legge provinciale
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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Istruzione
Organi collegiali
Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
CAPO VI
Norme tranistorie e finali
a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
1)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.
Art. 27 (Norma transitoria)
Art. 28 (Abrogazioni)
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA
Principi generali
Art. 1 (Campo di applicazione e durata)
Art. 2 (Incompatibilità)
Art. 3 (Sospensione del rapporto convenzionale)
Art. 4 (Cessazione del rapporto)
Art. 5 (Comunicazioni del medico al Comprensorio)
Art. 6 (Formazione continua)
Art. 7 (Diritti sindacali)
Art. 8 (Rappresentatività sindacale)
Art. 9 (Comitato consultivo del Comprensorio)
Art. 10 (Comitato consultivo provinciale)
Collegio arbitrale
Art. 12 (Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali)
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
Assistenza primaria
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
A Prevenzione incendi
B Servizio antincendi e protezione civile
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 31
f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
Art. 1
(
Finalità
)
Art. 2
(
Comitato provinciale per il servizio antincendi
)
Art. 3
(
Esercitazioni di protezione civile
)
Art. 4
(
Potere di requisizione
)
Art. 5
(
Segnale della protezione civile
)
Art. 6
(
Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale
)
Art. 7
(
Compiti del consiglio di amministrazione
)
Art. 8
(
Organo di controllo
)
Art. 9
(
Interventi urgenti e non urgenti e servizi a pagamento
)
Art. 10
(
Competenze del Comandante e direzione operativa degli interventi
)
Art. 11
(
Responsabilità civile per danni
)
Art. 12
(
Rimborso delle spese per gli interventi e contributi
)
Art. 13
(
Uniforme e distintivi
)
Art. 14
(
I Corpi dei vigili del fuoco volontari
)
Art. 15
(
Infortuni, malattie e rimborsi
)
Art. 16
(
Oneri finanziari e obblighi a carico del comune
)
Art. 17
(
Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti
)
Art. 18
(
Squadre aziendali antincendi
)
Art. 19
(
Scuola provinciale antincendi
)
Art. 20
(
Disposizioni transitorie e finali
)
Art. 21
(
Modifiche del regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile
)
Art. 22
(
Abrogazione di norme
)
Art. 23
(
Entrata in vigore
)
h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
C Provvidenze in caso di calamità
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
b') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico