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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 23/bis (Controlli sul possesso dei requisiti)

(1)  Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito.

(2)  Le verifiche di cui al comma 1 sono operate dalle amministrazioni aggiudicatrici attingendo alle informazioni disponibili presso banche dati pertinenti gestite da autorità pubbliche; di ogni ulteriore requisito l’aggiudicatario presenta la documentazione richiesta.

(3)  Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione.

(4)  Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l’aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all’escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all’Autorità competente. Se necessario, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione. 46)

46)
L'art. 23/bis capo IV, è stato inserito dall'art. 4, comma 7, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
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