(1) Presso il Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituita la commissione medica per l'accertamento medico legale sul nesso causale tra una vaccinazione, una trasfusione, la somministrazione di emoderivati nonché il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o la morte di una persona. Essa è nominata dal Direttore generale dell'azienda sanitaria per tre anni, con competenza estesa all'intero territorio provinciale. La commissione è costituita come segue:
- dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria, o da un medico legale da questo delegato, con funzioni di presidente;
- da altri due medici specialisti, di cui uno in malattie infettive e uno in neurologia, preferibilmente dipendenti di strutture del Servizio sanitario provinciale.
(2) Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.
(3) Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d'appello di cui all'articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all'uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
(4) Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso la commissione d'appello di cui al comma 3 decide su di esso e notifica la decisione al ricorrente entro 30 giorni.
(5) Le commissioni mediche di cui ai commi 1 e 3 esercitano le competenze delle commissioni statali previste dall'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche.
(6) Le modalità di funzionamento della commissione di primo grado e della commissione di ricorso, limitatamente alle competenze esercitate in base al presente articolo, sono stabilite dalla Giunta provinciale.17)