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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 23 (Agevolazioni finanziarie)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sovvenzioni a guide alpine e ad aspiranti guida, alle loro organizzazioni e alle scuole di alpinismo, nonché ai maestri di sci, alle loro organizzazioni e alle scuole di sci, per iniziative rivolte allo sviluppo del settore, ivi comprese iniziative rivolte al mondo della scuola.

(2)  L'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative attinenti alla presente legge e per lo sviluppo del settore.

(4)  A favore delle scuole di sci e di alpinismo regolarmente autorizzate, nonché delle organizzazioni di maestri di sci e di guide alpine, può essere concesso un contributo rateale annuo costante per la durata di 5 anni fino al 6% della spesa per l'acquisto o la costruzione di un immobile da adibire all'attività della scuola rispettivamente dell'organizzazione stessa.

(5)  Per l'acquisto dei relativi arredi ed attrezzature può essere concesso un contributo fino ad un massimo del 30% della spesa.

(6)  Per la concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 5 si applicano le procedure della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, in quanto applicabili.25) 

(7)  Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti per l'attuazione della predetta L.P. n. 25/1986.25) 

25)
I commi 6 e 7 sono stati sostituiti dall'art. 14 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.