(1) Nell'ambito dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi elaborati dai consigli di circolo o di istituto, in attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti scolastici i fondi necessari per l'incremento delle dotazioni e per il funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge, compresi quelli per il pagamento ai direttori di biblioteca e ad eventuali collaboratori delle indennità commisurate alle prestazioni che risultino aggiuntive in rapporto ai rispettivi orari d'obbligo.
(2) La Giunta provinciale stabilisce l'entità e i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma 1, sentito il parere della competente commissione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.
(3) Le biblioteche di classe continuano ad essere finanziate in base alle disposizioni previste dalla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, come modificato ed integrata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n. 15 e 12 dicembre 1978, n. 59.
(4) La Giunta provinciale può inoltre erogare contributi per gli interventi previsti dalla presente legge ad altri istituti scolastici, purché autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. I relativi contributi possono essere concessi a condizione che la biblioteca di detti istituti corrisponda ai requisiti della presente legge.