Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.
(1) Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria ed artistica con stessa lingua di insegnamento, aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, sulla base dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione in ordine ai presupposti strutturali e funzionali e alla competenza territoriale, su conforme deliberazione assunta da ciascun consiglio di circolo o di istituto interessato, possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Indipendentemente dal numero delle classi i circoli didattici o gli istituti di istruzione secondaria ed artistica possono consorziarsi anche con la locale biblioteca pubblica. Con il regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale stabilisce altresì priorità, limiti e modalità per la costituzione e il funzionamento dei consorzi.
(2) Il riconoscimento delle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca è disposto con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate individua la scuola presso la quale viene istituita la biblioteca centrale consorziata e alla quale è assegnato il bibliotecario o il coadiutore di biblioteca.