(1) Presso ogni biblioteca interscolastica è istituito il consiglio di biblioteca.
(2) Il consiglio di biblioteca interscolastica dura in carica tre anni ed è composto da:
- a) i direttori didattici e i presidi delle scuole interessate, quali membri di diritto;
- b) uno o due insegnanti di ciascuna scuola interessata, nominati dal rispettivo collegio dei docenti.
(3) Il consiglio di biblioteca elegge, nel proprio seno, il direttore della biblioteca e, per ciascuna scuola interessata, con esclusione di quella alla quale appartiene il direttore, un vicedirettore di biblioteca.
(4) Il direttore esercita i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, attua le deliberazioni del consiglio di biblioteca e, qualora non sia stato assegnato il bibliotecario di cui all'articolo 9, assume le funzioni di consegnatario del patrimonio librario e del materiale e delle attrezzature audiovisive in dotazione alla biblioteca interscolastica, ai sensi della normativa provinciale.
(5) Il consiglio di biblioteca esercita i seguenti compiti:
- a) adotta il regolamento di utenza e determina gli orari di apertura della biblioteca;
- b) coordina la scelta delle dotazioni;
- c) esercita il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
- d) delibera iniziative per la promozione della lettura e delle attività culturali conformi ai fini istituzionali;
- e) prende iniziative atte a garantire un efficiente servizio bibliotecario;
- f) definisce le modalità di utilizzazione, per compiti connessi con il funzionamento della biblioteca, di altro personale docente e non docente in servizio presso le scuole che aderiscono alla biblioteca interscolastica.
(6) Le funzioni di segretario del consiglio di biblioteca interscolastica sono svolte dal personale di biblioteca di cui all'articolo 9.
(7) Al direttore e ai vice direttori spettano le indennità previste dall'articolo 7.