Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi ai dipendenti inquadrati nei ruoli provinciali, in virtù della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.
(2) Parimenti è considerato utile il periodo di servizio prestato alla dipendenze dell'ente di provenienza agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e all'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.