(1) Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la maternità e infanzia e trasferiti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia autonoma di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 1976, conservano dalla stessa data il rapporto di impiego in qualità di personale provinciale non di ruolo con l'attribuzione agli stessi del trattamento economico iniziale (par. 188) previsto per la qualifica provinciale di assistente sanitario della carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile.
(2) Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'anzidetto ruolo speciale, previo superamento, davanti ad apposita commissione da nominarsi dalla Giunta provinciale, di un concorso interno secondo criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta medesima.
(3) Al medesimo personale è conservata, con riferimento alla data da cui ha effetto l'inquadramento, l'anzianità di servizio non di ruolo nella misura riconosciuta dall'ente di provenienza, nonché il servizio prestato dal 1° gennaio 1976 in qualità di personale non di ruolo ai fini della progressione in carriera secondo l'ordiamento provinciale.
(4) Al personale contemplato nel presente articolo sarà in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in atto alla data del trasferimento alla Provincia.