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In vigore al: 08/03/2016

h) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 451)
Servizi socio-sanitari per la maternità e l'infanzia

1)

Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.

TITOLO I
Servizio di medicina preventiva materna e infantile

Art. 1

(1) È istituito il servizio di medicina preventiva materna e infantile della provincia di Bolzano, indicato nelle successive disposizioni semplicemente con il termine di servizio.

(2) Obiettivi primari del servizio sono la tutela della maternità e della prima infanzia con interventi di prevenzione sanitaria.

(3) Le relative strutture sanitarie a livello operativo comprendono, in primo luogo, i consultori ostetricoginecologici, i consultori pediatrici, i servizi audiofonologici e i servizi ortottici.

(4) Il servizio comprende anche i servizi di medicina preventiva materna e infantile, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, funzionanti alla data del 31 dicembre 1975.

(5) Tutte le prestazioni dei consultori e dei servizi di cui al terzo comma sono gratuite.

(6) Possono fruire del servizio tutti i cittadini italiani e cittadini stranieri che dimorino sul territorio della provincia di Bolzano.

(7) In sede di attuazione della riforma sanitaria, l'attività del presente servizio dovrà essere integrata nelle strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 2

(1) I consultori ostetrico-ginecologici provvedono direttamente o in collaborazione con altre istituzioni sanitarie specializzate alla tutela della salute della donna.

(2) Svolgono, in particolare, le seguenti attività:

  • a)  assistenza medica alla giovane durante la pubertà;
  • b)  consulenza eugenica di base;
  • c)  consulenza relativa ai problemi della sterilità e dell' informazione sessuale;
  • d)  assistenza medica alla gravidanza in tutte le sue fasi, in particolare ricerca, prevenzione ed eliminazione dei fattori di rischio per la salute della madre e del bambino;
  • e)  educazione della donna all' attenta osservazione di se stessa, allo scopo di prevenire o riconoscere in tempo qualsiasi alterazione della sfera genitale femminile.

(3) Nei consultori ostetrico-ginecologici non possono essere effettuati interventi operatori.

Art. 3

(1) Ai consultori pediatrici possono accedere i bambini dalla nascita all'inserimento nella scuola materna.

Nelle zone sprovviste delle strutture di medicina scolastica o prive di scuola materna, l'assistenza ai bambini nei consultori pediatrici può essere protratta fino al sesto anno di età e in casi particolari anche oltre.

(2) L'attività di medicina preventiva nei consultori pediatrici si svolge principalmente nei seguenti campi:

  • a)  controllo della crescita e dell' alimentazione;
  • b)  controllo dello sviluppo psico-motorio;
  • c)  controllo delle funzioni degli organi di senso e dello sviluppo del linguaggio;
  • d)  reperimento precoce di bambini affetti da ritardi o da anomalie di sviluppo a carico del sistema nervoso centrale e degli organi di senso o da malattie dismetaboliche e avviamento ai centri di diagnosi e riabilitazione specializzati;
  • e)  educazione sanitaria delle madri, educazione all' osservazione attenta del bambino.

Art. 4

(1) I consultori ostetrico-ginecologici e pediatrici vengono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) È prevista l'istituzione di uno o più consultori in tutti i comuni della Provincia.

(3) I consultori devono essere ubicati in idonei locali messi a disposizione dai comuni, nei cui territori i consultori stessi sono istituiti. Comuni limitrofi possono anche costituirsi in consorzio ai fini della messa a disposizione dei locali per l'istituzione di un consultorio comune.

(4) Il consultorio ostetrico-ginecologico e il consultorio pediatrico possono essere ubicati nella stessa sede.

(5) I consultori funzionano in giorni e ore determinati dall'Assessorato provinciale competente, dopo aver sentito il parere dei sindaci dei comuni interessati e tenendo conto della densità e delle esigenze della popolazione servita.

Art. 5

(1) Sono a carico della Provincia tutte le spese relative a stipendi, compensi e rimborsi delle spese di viaggio e missioni al personale addetto. Sono altresì a carico della Provincia le spese inerenti all'acquisto e manutenzione dell'arredamento e dello strumentario medico, le spese per le manutenzioni ordinarie strettamente connesse ai locali utilizzati, le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria, del materiale per pulizia, della documentazione sanitaria, quelle per l'installazione e l'uso di telefoni e tutte le altre spese necessarie per il regolare funzionamento dei consultori e per le attività connesse.

(2) I comuni devono provvedere alle manutenzioni straordinarie, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché alle pulizie dei locali e della biancheria d'uso; queste ultime due spese vengono rimborsate dalla Provincia.

Art. 6

(1) Per il riconoscimento precoce di turbe dell'udito, del linguaggio e della vista nella prima infanzia vengono istituiti, con deliberazione della Giunta provinciale, servizi audiofonologici e ortottici.

(2) Possono anche essere istituiti servizi di altre specialità ove se ne ravvisi la necessità.

(3) I servizi di cui ai commi precedenti possono essere svolti in sedi già adibite a consultorio pediatrico e ostetrico-ginecologico. In tal caso la Provincia rimborsa ai comuni, oltre alle spese di pulizia dei locali e della biancheria d'uso, anche la quota relativa ai suddetti servizi delle altre spese previste dal secondo comma del precedente articolo 5, con l'esclusione delle spese per manutenzioni straordinarie.

(4) Gli stessi servizi possono esser svolti anche in sedi di proprietà della Provincia o in sedi affittate dalla Provincia. In tal caso tutti gli oneri previsti dal precedente articolo 5 sono a carico della Provincia.

(5) Per il riconoscimento precoce dei fattori genetici, che possono provocare minorazioni fisiche o psichiche, viene istituito con deliberazione della Giunta provinciale in collaborazione con centri specializzati, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni, un servizio di consultazione genetica. Le relative spese sono a carico della Provincia.

Art. 7

(1) Il servizio organizza nell'ambito della Provincia, possibilmente con la collaborazione di ostetriche, corsi di preparazione psico-fisica al parto e puericultura pratica e svolge una capillare attività di educazione sanitaria materno-infantile.

(2) Il servizio organizza, inoltre, corsi di aggiornamento per il personale, convegni e incontri di studio sulle materie che interessano la medicina preventiva materna e infantile.

(3) Con deliberazione della Giunta provinciale verranno fissati i programmi e i periodi di svolgimento delle attività di cui ai precedenti due commi e verranno fissati i compensi da corrispondere agli operatori non dipendenti della Provincia e ai relatori.

Art. 8

(1) Per l'espletamento delle funzioni inerenti al servizio è istituito, con effetto dal 1° gennaio 1976, il ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile con la dotazione organica per la carriera direttiva e di concetto indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(2) I posti previsti dalla tabella organica di cui al precedente comma vengono coperti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti e mediante l'inquadramento del personale della soppressa O.N.M.I. trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, numero 698.

(3) Per l'accesso alle singole carriere e ai singoli posti previsti dalla tabella organica di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti titoli:

  • 1)  direttore sanitario: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all' esercizio professionale, diploma di specializzazione in pediatria e anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;
  • 2)  assistenti sanitari: certificato attestante l' ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e diploma professionale di assistente sanitario;
  • 3)  tecnici paramedici: diploma di audiometria, logopedia, ortottica o fisioterapia. Tre dei nove posti indicati nella tabella organica sono riservati ad audiometristi o logopedisti, tre ad ortottisti e tre a fisioterapisti.

(4) Allo scopo di assicurare la continuità e l'efficienza delle attività relative al servizio, la Giunta provinciale può anche conferire incarichi a persone in possesso dei titoli di cui al precedente comma nei termini e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

(1) Il direttore sanitario presta la propria opera con servizio a tempo definito nella misura di trenta ore settimanali. Gli è consentito lo svolgimento dell'attività di libera professione e di insegnamento al di fuori dell'orario di servizio.

(2) Allo stesso viene corrisposto il trattamento economico corrispondente alle classi di stipendio previste nell'ambito della qualifica di direttore di divisione secondo i tempi di progressione parametrica indicati nell'allegata tabella, ridotto in proporzione al servizio a tempo definito previsto dal precedente comma.

Art. 10

(1) Per l'espletamento dell'attività consultoriale il servizio si avvale di medici liberi professionisti in possesso delle seguenti specializzazioni:

  • 1)  in ostetricia e ginecologia per i consultori ostetrico-ginecologici;
  • 2)  in pediatria per i consultori pediatrici;
  • 3)  in otorinolaringoiatria per i servizi audiofonologici;
  • 4)  in oculistica per i servizi ortottici.

(2) La specializzazione della quale devono essere in possesso i medici addetti ai servizi di cui al secondo comma dell'articolo 6 viene determinata dalla Giunta provinciale a seconda della specialità dei servizi stessi.

Art. 11

(1) I rapporti fra la Provincia autonoma e i medici consultoriali di cui al precedente articolo sono disciplinati per la parte normativa e economica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, dalla convenzione nazionale di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349.

(2) Ai medici consultoriali non spettano indennità di missione o di accesso o altri compensi inerenti ai trasferimenti effettuati per servizio. Il tempo necessario per compiere il tragitto di andata e ritorno dai comuni in cui i medici dimorano a quelli in cui hanno sede i consultori viene computato nel tempo di consultazione fissato per ogni singolo consultorio. Agli stessi spettano, invece, per l'uso del proprio automezzo, le indennità chilometriche nella misura prevista per i dipendenti provinciali.

(3) È applicabile anche nei confronti dei medici consultoriali la norma prevista dall'articolo 9 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.

(4) Per gli scopi del servizio la Giunta provinciale può conferire incarichi a medici in possesso delle specializzazioni indicate nel precedente articolo 10 anche ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, con il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo.

Art. 12

(1) Il servizio si avvale:

  • 1)  della collaborazione degli enti ospedalieri con i quali l' Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni per l'espletamento di attività consultoriale da parte del personale medico e paramedico ospedaliero;
  • 2)  della collaborazione delle ostetriche condotte, alle quali potranno essere corrisposti dei compensi a titolo di rimborso spese. Detti compensi verranno determinati ogni anno con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13

(1)  2)

(2) Le persone che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.

2)

Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

TITOLO II
Attività della soppressa O.N.M.I.

Art. 14

(1) Tutte le funzioni e i poteri previsti dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, non trasferiti per effetto di altre norme agli enti locali, sono esercitati dalla Giunta provinciale.

(2) Per gli interventi assistenziali a favore dei minori e delle gestanti in stato di bisogno si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.

(3) L'arredamento e le attrezzature dei consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia esistenti nell'ambito del territorio provinciale sono acquisiti al patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 15

(1) Il direttore sanitario in servizio presso il soppresso comitato provinciale di Bolzano, che è stato trasferito in conformità al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato nella qualifica di direttore sanitario della carriera direttiva del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile, di cui all'allegata tabella, a partire dal 1° gennaio 1976.

(2) Allo stesso viene attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di servizio riconosciuta nell'ente di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici nella classe raggiunta e della successiva classe.

Art. 16

(1) Gli assistenti sanitari collocati nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale di cui all'allegato 2 dell'accordo emanato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, risultanti regolarmente in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, trasferiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia con effetto dall' 1° gennaio 1976, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile secondo le disposizioni di seguito indicate.

(2) Gli assistenti sanitari che alla data del 30 dicembre 1975, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito dell'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 18 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario capo (par. 370), conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(3) Gli assistenti sanitari i quali alla stessa data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno ottenuto dall'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 8 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario principale (par. 260), conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(4) Gli assistenti sanitari che sempre alla suddetta data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito il riconoscimento di un'anzianità di servizio inferiore a 8 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario (par. 188) conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(5) Con gli stessi criteri, le stesse modalità e con la medesima decorrenza di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali, gli assistenti sociali del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il comitato provinciale di Bolzano della predetta soppressa Opera e trasferiti alla Provincia, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

(6) Il personale con qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il predetto comitato e trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano, sempre in virtù delle medesime norme, è inquadrato con la stessa decorrenza del trasferimento, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche, nella qualifica di agente tecnico della carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici con l'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti biennali spettanti, secondo i tempi di progressione in carriera previsti dall'ordinamento provinciale, in base all'anzianità riconosciuta dall'ente di provenienza.

(7) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi del presente articolo, è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla Provincia.

Art. 17

(1) Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la maternità e infanzia e trasferiti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia autonoma di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 1976, conservano dalla stessa data il rapporto di impiego in qualità di personale provinciale non di ruolo con l'attribuzione agli stessi del trattamento economico iniziale (par. 188) previsto per la qualifica provinciale di assistente sanitario della carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile.

(2) Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'anzidetto ruolo speciale, previo superamento, davanti ad apposita commissione da nominarsi dalla Giunta provinciale, di un concorso interno secondo criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta medesima.

(3) Al medesimo personale è conservata, con riferimento alla data da cui ha effetto l'inquadramento, l'anzianità di servizio non di ruolo nella misura riconosciuta dall'ente di provenienza, nonché il servizio prestato dal 1° gennaio 1976 in qualità di personale non di ruolo ai fini della progressione in carriera secondo l'ordiamento provinciale.

(4) Al personale contemplato nel presente articolo sarà in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in atto alla data del trasferimento alla Provincia.

Art. 18

(1) Per il passaggio nei ruoli provinciali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui ai precedenti articoli 16 e 17, si prescinde dal requisito di cui all'articolo 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19

(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi ai dipendenti inquadrati nei ruoli provinciali, in virtù della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(2) Parimenti è considerato utile il periodo di servizio prestato alla dipendenze dell'ente di provenienza agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e all'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 20

(1) Per quanto non diversamente disposto nella presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della Provincia.

Art. 21

(1) Per i medici consultoriali in servizio al 31 dicembre 1975 presso il soppresso comitato provinciale O.N.M.I. di Bolzano si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976 il trattamento previsto dall'accordo nazionale sottoscritto il 28 maggio 1974 tra gli enti mutualistici, la federazione nazionale dell'Ordine dei medici e il sindacato medici ambulatoriali e approvato in data 14 febbraio 1975 dai ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, con l'esclusione delle indennità di accesso previste dallo stesso accordo. A decorrere dalla stessa data vengono liquidate agli stessi le indennità chilometriche per l'uso della propria autovettura nella misura e con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 11 della presente legge.

(2) I compensi e le indennità chilometriche corrisposti ai medici consultoriali dall' 1° gennaio al 31 dicembre 1976 vengono riliquidati sulla base dei trattamenti previsti dal comma precedente.

(3) L'anzianità di servizio maturata nell' O.N.M.I. è riconosciuta a tutti gli effetti quale servizio prestato presso la Provincia di Bolzano.

(4) Tutti gli incarichi in atto comunque conferiti a medici specialisti in pediatria e ostetricia e ginecologia a partire dall' 1° gennaio 1976 per l'espletamento dei servizi di medicina preventiva materna e infantile verranno sottoposti alla disciplina prevista dalle disposizioni contenute nella presente legge. Ai suddetti medici si applica il trattamento normativo ed economico previsto dall'articolo 11 della presente legge e dal primo comma del presente articolo.

Art. 22

(1) Per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative e assistenziali di competenza della Provincia, la Provincia stessa può avvalersi anche dell'opera di insegnanti comandati ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

(2) Per detti insegnanti sono applicabili le disposizioni previste per i dipendenti provinciali per quanto riguarda le indennità di missione e le indennità chilometriche.

Art. 23   3)

3)

Omissis.

Art. 24   4)

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Sostituisce l'art. 1 della L.P. 8 novembre 1974, n. 26.

TABELLA
Ruolo speciale del Servizio di medicina preventiva materna e infantile 5)

5)

Soppresso dall'art 27 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

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ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
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ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
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