Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 08/03/2016
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Istruzione
Assistenza scolastica e universitaria
Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie
Art. 20 - 24
b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
1)
2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.
Art. 20 - 24
28)
28)
Gli artt. 20.-24 sono stati abrogati dall'art. 17, comma 1, lettera b) della
L.P. 14 marzo 2008, n. 2
.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA
Principi generali
Assistenza primaria
Art. 14 (Rapporto ottimale)
Art. 15 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)
Art. 16 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
Art. 17 (Requisiti e apertura degli studi medici)
Art. 18 (Sostituzioni)
Art. 19 (Incarichi provvisori)
Art. 20 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
Art. 21 (Scelta del medico)
Art. 22 (Revoca e ricusazione della scelta)
Art. 23 (Revoche d'ufficio)
Art. 24 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
Art. 25 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
Art. 26 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)
Art. 27 (Compiti con compenso a quota variabile)
Art. 28 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
Art. 29 (Consulto con lo specialista)
Art. 30 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)
Art. 31 (Assistenza farmaceutica e modulistica)
Art. 32 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)
Art. 33 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)
Art. 34 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
Art. 35 (Medicina di gruppo)
Art. 36 (Medicina in rete)
Art. 37 (Interventi socio - assistenziali)
Art. 38 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
Art. 39 (Visite occasionali)
Art. 40 (Libera professione)
Art. 41 (Informazioni al pubblico)
Art. 42 (Trattamento economico)
Art. 43 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)
Art. 44 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)
Art. 45 (Prestazioni e attività aggiuntive)
Art. 46 (Forme organizzative innovative: equipes territoriali)
Art. 47 (Trattamento economico per la partecipazione a equipes territoriali)
Art. 48 (Continuità assistenziale)
Art. 49 (Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi)
Art. 50 (Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali)
Art. 51 (Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
Art. 52 (Continuità assistenziale festiva e prefestiva nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
Art. 53 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
Art. 54 (Assistenza ai turisti)
Art. 55 (Obbligatorietà delle prestazioni)
Art. 56 (Disapplicazione dei vecchi accordi)
Art. 57 (Norme finali)
Art. 58 (Norme transitorie)
ALLEGATO A (Art. 42)
Prestazioni aggiuntive
ALLEGATO C (art. 32)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Assistenza domiciliare integrata
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e comunità
Allegato G (artt. 5 e 15)
Formazione delle graduatorie
Attività didattica e tutoriale
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
a) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico