(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire nel bilancio della Provincia uno stanziamento per far fronte, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvata con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, alle spese per l'assistenza a cittadini stranieri nell'ambito delle attività di cui alla presente legge.
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