(1) L'anno finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Le delibere relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Il programma annuale e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo devono essere approntati entro la fine di ottobre e il conto consuntivo, nonché la relazione finale per l'esercizio finanziario precedente entro la fine di aprile; entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta provinciale unitamente alla relazione dei revisori dei conti. 1)
(3) I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati entro i termini previsti dalla legge.
Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:
Art. 13
(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.