(1) Il personale addetto alla vigilanza ed al controllo nel settore della tutela delle acque, titolo III della legge provinciale, esercita, secondo la rispettiva competenza, le sotto elencate seguenti funzioni di vigilanza e controllo:
(2) Nei casi di particolare urgenza le operazioni di controllo sono effettuate autonomamente, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, da tutti gli organi di vigilanza previsti dal presente regolamento.
(3) I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi sono trasmessi, a cura delle autorità che li hanno emanati, agli organi di vigilanza, rispettando i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.