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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 201)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 13/bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali

1)

Pubblicato nel B.U. 25 agosto 1998, n. 35.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'elenco e la concessione in materia di acque minerali, in attuazione dell'articolo 13/bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, di seguito denominata legge, concernente le acque minerali.

(2) Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 13/bis della legge, alle acque minerali si applicano le disposizioni in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 2 (Elenco delle acque minerali)

(1) L'elenco delle acque minerali contiene gli elementi atti ad identificare le medesime per ubicazione e caratteristiche ed è sottoposto a revisione con elenchi suppletivi.

(2) L'elenco delle acque minerali e gli elenchi suppletivi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 (Domanda di concessione)

(1) La domanda di rilascio della concessione è presentata in bollo all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, corredata della seguente documentazione:

  • a)  un progetto delle opere di presa, di adduzione e di eventuali altri manufatti, contenente la relazione tecnica, la carta topografica, le mappe catastali e le piante e sezioni delle opere di presa, del dissabbiatore, del serbatoio e di ogni attraversamento;
  • b)  uno studio idrogeologico per la delimitazione delle aree di tutela;
  • c)  un progetto di fattibilità qualora si tratti di uno stabilimento di imbottigliamento, di cure o di altre attività;
  • d)  l' attestazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro concernente il riconoscimento del carattere minerale delle acque, qualora si tratti di acque non comprese nell'elenco di cui all'articolo 2;
  • e)  l' attestazione di riconoscimento di cui al comma 3 dell'articolo 13/bis della legge, qualora si tratti di acque minerali destinate all'uso termale o terapeutico o all'imbottigliamento.

(2) L'ufficio provinciale competente può richiedere l'integrazione, la regolarizzazione o rettificazione della documentazione tecnica di cui al comma 1.

Art. 4 (Concessione)

(1) Valutata l'ammissibilità della domanda, l'istruttoria ed il rilascio della concessione avviene ai sensi della normativa sulle concessioni d'acqua e sull'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile, contenuta nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e nelle leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40, 23 agosto 1978, n. 49, e 6 settembre 1973, n. 63, e successive modificazioni. Nel decreto di concessione è precisata la quantità d'acqua da derivare.

Art. 5 (Obblighi del concessionario)

(1) Con la concessione il concessionario è obbligato a:

  • a)  esercitare direttamente l' attività per cui è rilasciata la concessione;
  • b)  non cedere l' acqua a terzi se non imbottigliata;
  • c)  comunicare ogni sei mesi all' ufficio competente:
    • 1)  dati di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con relativi grafici della sorgente in questione, desunti dagli strumenti misuratori installati;
    • 2)  dati mensili relativi alla quantità d' acqua imbottigliata o utilizzata per cure;
  • d)  fornire i risultati delle analisi batteriologiche e chimiche eseguite almeno due volte all' anno;
  • e)  avvisare immediatamente l' ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche circa qualsiasi intervento esso intenda effettuare all'impianto di derivazione o nelle zone sottoposte a tutela;
  • f)  richiedere l' autorizzazione a sospendere l'attività di sfruttamento della sorgente.

Art. 6 (Vigilanza)

(1) Il personale dipendente dall'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche della Ripartizione provinciale Acque pubbliche e opere idrauliche, del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'Azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente e dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro vigila sull'applicazione della legge e del presente regolamento.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) Il primo elenco delle acque minerali è predisposto sulla base delle analisi e riconoscimenti già effettuati e disponibili.

(2) Fino all'approvazione del primo elenco possono essere rilasciate concessioni per acque minerali solo previo riconoscimento, da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, del carattere minerale delle acque medesime.

(3) Le concessioni e i permessi in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati d'ufficio alla disciplina contenuta nella legge e nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. A tal fine la concessione di sfruttamento di un'area è sostituita con la concessione di derivazione di una determinata quantità d'acqua, tenendo conto della portata media utilizzata negli ultimi tre anni, in base alla quale è stabilito il canone annuo di concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.