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In vigore al: 08/03/2016

r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 111)
Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura

1)
Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)  delibera sentenza

(1) Obiettivo dell'incentivazione in agricoltura è il mantenimento ed il consolidamento di un'agricoltura che abbia come fondamento strutturale la figura del coltivatore diretto e che tenga in particolare considerazione gli aspetti economici, sociali ed ecologici.

(2) In modo particolare sono da considerare i seguenti obiettivi:

  1. valorizzare l'equilibrio regionale, con particolare riguardo per le zone montane;
  2. indirizzare verso finalità di mercato la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
  3. incrementare la produttività e la concorrenzialità dell'agricoltura, in modo particolare attraverso interventi strutturali;
  4. promuovere l'agricoltura, ponendo attenzione all'economia nel suo complesso ed agli interessi dei consumatori, permettendo all'agricoltura stessa di:
    1. compensare gli svantaggi legati a fattori ambientali e naturali a cui essa è soggetta rispetto agli altri settori economici;
    2. assicurare alla popolazione il migliore approvvigionamento possibile di prodotti alimentari e di materie prime di alto valore qualitativo;
    3. adattarsi ai cambiamenti dei rapporti socioeconomici e
    4. promuovere la gestione e la salvaguardia del paesaggio quale elemento culturale e ricreativo.
  5. creare ovvero mantenere, nell’ambito dell’agricoltura, un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia.2)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003 - Viticoltura - terreno per impianto di viti - silenzio assenso
2)
La lettera e) dell'art. 1, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 1, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.

Titolo II
Incentivazione dell'agricoltura

Art. 2 (Principi generali)  delibera sentenza

(1) La Provincia di Bolzano è autorizzata, in base alle disposizioni della presente legge ed attraverso specifiche misure di incentivazione, a garantire la stabilità e lo sviluppo dell'agricoltura, rappresentata in misura equivalente dalle forme di impresa agricola a tempo pieno, a tempo parziale ed accessorie.

(2) Incentivazioni possono essere concesse solamente qualora:

  1. esse risultino essere in conformità con le finalità del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
  2. siano soddisfatti i presupposti stabiliti nelle direttive di attuazione della presente legge;
  3. le misure da incentivare siano conformi alle norme giuridiche stabilite dall'Unione Europea.

(3) Nella concessione di incentivazioni vanno presi in considerazione:

  1. il conseguimento più ampio possibile degli obiettivi definiti all'articolo 1;
  2. la promozione ed il sostegno dell'iniziativa individuale degli occupati in agricoltura;
  3. il raggiungimento di un risultato che sia il più duraturo possibile;
  4. la produttività del beneficiario dell'incentivazione ed i risultati che quest'ultimo è in grado di ottenere a vantaggio dell'interesse generale;
  5. la garanzia di un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, soprattutto nelle imprese collettive di trasformazione e commercializzazione.3)

(4) La modalità e la misura dell'incentivazione devono essere stabilite in modo che con i mezzi finanziari il più possibile funzionali, efficaci ed economici possa essere ottenuto il risultato più ampio e soddisfacente possibile.

(5) Qualora le misure da incentivare necessitino di un'autorizzazione ufficiale, l'incentivazione può essere concessa solamente dopo l'entrata in vigore di tale autorizzazione.

massimeDelibera N. 1254 del 23.04.2001 - Direttive di attuazione per talune misure del piano di sviluppo rurale provinciale per il periodo 2000-2006
3)
La lettera e) dell'art. 2, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 2, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 3 (Modalità di incentivazione)

(1) L'incentivazione avviene per mezzo di:

  1. pagamenti diretti, contributi a fondo perduto, concorso nel pagamento di interessi, contributi annui, ulteriori contributi sui costi dei fidi bancari così come garanzie fideiussorie;
  2. attività di consulenza e di formazione professionale, così come ulteriori prestazioni di servizi e prestazioni in natura.

Art. 4 (Oggetto dell'incentivazione)                delibera sentenza

(1)Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

  1. investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
  2. investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
  3. edilizia abitativa rurale;
  4. infrastrutture in zone rurali;
  5. promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
  6. tutela e miglioramento dell’ambiente, in particolare misure e investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica;
  7. miglioramento della zootecnia, del benessere e della salute animale nonché promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
  8. mortalità del bestiame;
  9. lotta alle epizoozie;
  10. misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione;
  11. rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
  12. produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, azioni promozionali;
  13. miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
  14. provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
  15. trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione;
  16. servizi di consulenza;
  17. innovazione e progetti dimostrativi;
  18. primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori;
  19. investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla famiglia. 4)

(2) Su richiesta dell'interessato la Giunta provinciale può concedere, in sostituzione dei contributi sugli interessi nonché del rimborso di prestiti di cui al comma 1, contributi annui o semestrali costanti posticipati, per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concepibile il relativo contributo.

(3) Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la Giunta provinciale può concedere al concessionario, per tutto il tempo fissato dal contratto, anche contributi sui canoni periodici.5)

(4) Per valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all’esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l’agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività. 6)

massimeDelibera 19 gennaio 2016, n. 42 - Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale
massimeDelibera 23 dicembre 2014, n. 1579 - Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie - Revoca della deliberazione della giunta provinciale n. 1297 del 4.11.2014
massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 920 - Prolungamento del periodo di applicazione di un regime d’aiuto
massimeDelibera 18 marzo 2014, n. 318 - Prolungamento del periodo di applicazione di due regimi d'aiuto in agricoltura (modificata con delibera n. 351 del 25.03.2014)
massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 211 - Misure per le incentivazioni nel settore agricolo
massimeDelibera 2 luglio 2012, n. 1008 - Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (modificata con delibera n. 603 del 22.04.2013 e delibera n. 211 del 25.02.2014)
massimeDelibera 21 marzo 2011, n. 435 - Criteri per la concessione di aiuti per iniziative intese a valorizzare l’agricoltura
massimeDelibera 6 settembre 2010, n. 1389 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009 (modificata con delibera n. 1346 del 10.09.2012)
massimeDelibera N. 1042 del 21.06.2010 - Aiuti destinati a compensare le perdite di raccolto in viticoltura nell'anno 2008 subite a causa di avversità atmosferiche
massimeDelibera N. 1508 del 08.06.2009 - Criteri specifici e modalità per l'applicazione della strategia nazionale in materia di organizzazione comune del mercato ortofrutticolo
massimeDelibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
massimeDelibera N. 135 del 19.01.2009 - Revoca e modifica dei criteri relativi alla concessione di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma di sostegno 2009 - 2013
massimeDelibera N. 4136 del 10.11.2008 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
massimeDelibera N. 848 del 21.03.2005 - Criteri e modalità relativi all'agevolazione degli investimenti presso le cooperative agricole
massimeDelibera N. 4361 del 29.11.2004 - Criteri e modalità per agevolare gli investimenti edili in agricoltura. Revoca della propria deliberazione n. 425 del 17.02.2003
massimeDelibera N. 3679 del 20.10.2003 - Criteri e modalità per promuovere il miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale
massimeDelibera 5 aprile 1993, n. 1725 - Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)
4)
L'art. 4, comma 1, è stato prima sosituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, e poi dall'art. 4, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
5)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 38 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, dall'art. 25 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4, dall'art. 32 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così sostituito dall'art. 17 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
6)
L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 5 (Finanziamento dell'incentivazione)

(1) Il finanziamento delle misure di incentivazione provinciale nel quadro della presente legge ha luogo:

  1. esclusivamente ad opera della Provincia;
  2. ad opera della Provincia, congiuntamente allo Stato e/o all'Unione Europea.

Art. 6 (Finanziamento dei programmi comunitari)    delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a cofinanziare iniziative nel settore dell'agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista.

(2) Per il finanziamento di iniziative nel settore dell'agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

(3) Per le iniziative di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. Le modalità per l'anticipazione e la restituzione delle risorse così anticipate vengono definite dalla Giunta provinciale.7)

massimeDelibera 5 maggio 2015, n. 532 - Approvazione delle "Disposizioni provinciali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013"
massimeDelibera 1 luglio 2013, n. 976 - Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1768 - Audit per finanziamenti diretti
massimeDelibera N. 2321 del 21.09.2009 - Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico totale dei vini a denominazione di origine arricchiti
massimeDelibera N. 1829 del 13.07.2009 - Disposizioni per la promozione di vino sui mercati dei paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008
7)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 12 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 6/bis (Garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in solido ai sensi dell'articolo 1944, primo comma, del codice civile per un importo massimo di 800.000 euro a garanzia della restituzione all'organismo pagatore Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da parte di comuni, loro associazioni nonché altri enti di diritto pubblico con sede nella provincia di Bolzano degli anticipi erogati dall'organismo pagatore stesso ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) della Commissione dell'Unione europea del 26 febbraio 2002, n. 445, nonché del pagamento degli interessi eventualmente dovuti.

(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento degli enti di cui al comma 1, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro gli enti debitori principali ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.

(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.8)

8)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 7 (Criteri di incentivazione)  delibera sentenza

(1) I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono determinati dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.9)

massimeDelibera N. 2297 del 27.06.2005 - Direttive di applicazione relative alla Misura n. 14 - “Indennità compensativa" del Piano di Sviluppo Rurale. Revoca della propria deliberazione n. 11411 del 03.05.2004
massimeDelibera N. 2693 del 26.07.2004 - Modifica dei criteri e delle modalità per agevolare degli investimenti tecnici in agricoltura. Revoca della propria deliberazione n. 2742 del 29.07.2002
9)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Titolo III
Disciplina per la concessione dei contributi

Art. 8-12 10)

10)
Abrogati dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Art. 12/bis (Organismo pagatore provinciale)   delibera sentenza

(1) Le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune sono esercitate, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica agricola comune, nell'ambito dell'amministrazione provinciale.

(2) I poteri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore provinciale sono determinati dalla Giunta provinciale, che a tal fine autorizza altresì le eventuali modifiche al regolamento vigente in materia di denominazione e competenze degli uffici provinciali.

(3) Per le riscossioni ed i pagamenti rientranti nei compiti dell'organismo pagatore è disposta la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di apposito conto acceso presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.

(4) In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della Provincia autonoma di Bolzano i relativi importi confluiscono sul conto e nella gestione di cui al comma 3.

(5) Al fine di assicurare la tempestività dell'erogazione degli aiuti possono essere concesse anticipazioni di fondi, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale. Tali anticipazioni sono rimborsate all'atto della riscossione dei finanziamenti comunitari e nazionali.11)

(6) L’organismo pagatore è autorizzato a rimborsare l’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all’interno del fondo FEASR - fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - e a liquidare gli aiuti supplementari provinciali, nei limiti autorizzati dalla Commissione europea con il Programma di sviluppo rurale del fondo FEASR, attingendo, in entrambe le ipotesi, ai fondi che saranno annualmente stabiliti con la legge finanziaria attraverso la medesima gestione di cassa di cui al comma 3. Possono essere utilizzate le risorse giacenti, quale quota di cofinanziamento provinciale presso la gestione di cassa già citata.12)

massimeDelibera 18 marzo 2014, n. 317 - Criteri e modalità per il rimborso dell'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile - Integrazione
massimeDelibera N. 733 del 10.03.2008 - Organismo pagatore provinciale - legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 - D.P.P. 4 dicembre 2006 n. 72. - modifica della deliberazione n. 1035 del 2 aprile 2007
11)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 15 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
12)
L'art. 12/bis, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Titolo IV

Art. 13 (Esame compatibilità UE)

(1) Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE, dei criteri di incentivazione emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge provinciale.

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