Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.
(1) I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo essere stati trattati, salvo che si tratti di:
(2) Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
(3) Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono ammessi:
(4) Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.
(5) I criteri di ammissione in discarica sono definiti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.