Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.
(1) In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore dei rifiuti deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5, previsti per la specifica categoria di discarica. La documentazione può essere presentata in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti, a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche in occasione degli ulteriori conferimenti. La documentazione va in ogni caso presentata almeno una volta l'anno e deve essere conservata dal gestore.
(2) Per l'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto: