(1) La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, viene prestata per l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La relativa somma è commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 3. L'ammontare della garanzia finanziaria corrisponde al 10 per cento delle spese di costruzione.
(2) La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica viene prestata per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10. Essa è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. L'ammontare della garanzia finanziaria corrisponde al 100 per cento delle spese per la gestione post-operativa.
(3) Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono trattenute nel loro intero ammontare per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione post-operativa alla chiusura della discarica, salvo che l'Agenzia provinciale per l'ambiente non preveda un termine maggiore, se ritiene che sussistano rischi per l'ambiente.
(4) La garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 8.
(5) La garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 8.
(6) Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa, e vanno prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi 1 e 2.
(7) Trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 9, e successive modifiche.