(1) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 47, l'istituzione scolastica adotta le procedure, i limiti di spesa e le modalità di avviso pubblico delle gare per pubbliche forniture previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal relativo regolamento di attuazione.
(2) È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro, servizio che possa considerare con carattere unitario, più forniture, lavori o servizi. Le offerte devono farsi per iscritto. La scelta del contraente avviene in base alla migliore offerta secondo i criteri indicati nella lettera di invito.
(3) Le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal/dalla dirigente, dal/dalla responsabile amministrativo/a e da un membro nominato dal/dalla dirigente scolastico/a.
(4) Gli acquisti possono essere delegati dal/dalla dirigente al/alla responsabile amministrativo/a o a personale docente delle sedi staccate previa fissazione dei limiti di spesa.18)