(1) In aggiunta alle competenze di cui all'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, concernente gli organi collegiali delle istruzioni scolastiche, spettano al Consiglio le deliberazioni relative:
(2) Al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente o della dirigente delle seguenti attività negoziali:
(3) Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato all'approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio. In tali casi, il dirigente o la dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio. In tutti gli altri casi, il dirigente o la dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione .