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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 19 (Esame di pesca)

(1) L'esame di pesca viene svolto dinnanzi ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un funzionario provinciale appartenente alla IX qualifica funzionale, anche se collocato a riposo, quale presidente, e da due esperti di pesca di cui uno scelto da una terna proposta dalla Federazione della pesca della Provincia di Bolzano. Agli esami assiste un dipendente dell'ufficio quale segretario. 15)

(2) L'esame di pesca consiste in un esame scritto in forma quiz ed in un successivo colloquio. All'esame scritto può essere presente solamente il presidente della commissione o un altro membro della stessa da lui incaricato. L'esame orale può svolgersi sia nello stesso giorno nel quale avviene la prova scritta come in un giorno diverso. Per essere ammesso al colloquio il candidato deve comunque superare positivamente l'esame scritto.

(3) Sono ammesse all'esame di pesca le persone che alla data fissata per la prova scritta hanno superato il quattordicesimo anno di età.

(4) L'ufficio rende noti la data ed il luogo nei quali hanno luogo gli esami, nonché il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione.

15)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.