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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

TITOLO I
Gestione delle acque da pesca

Art. 1 (Riferimenti)

(1) Nel presente regolamento si intende per "legge" la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, e per "ufficio" l'ufficio provinciale competente in materia di pesca.

Art. 2 (Produttività naturale)

(1) Gli acquicoltori hanno l'obbligo di favorire lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico composto dalle specie autoctone in tutte le classi di età e adeguato ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua, così da garantirne la produttività naturale. Tale obbligo non si estende alle acque fortemente e perennemente alterate. 2)

(2) Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che è possibile prelevare annualmente senza diminuire a medio termine il popolamento ittico ottimale.

(3) L'acquicoltore può affidare, a proprie spese, la verifica della produttività naturale dei singoli tratti di gestione determinata dall'ufficio, ad esperti nell'ambito delle materie ittiologia, biologia, agricoltura o foreste, iscritti nel relativo albo professionale. La produttività così determinata sulla base di controlli sul popolamento ed altre analisi eseguite in luogo viene riconosciuta per il piano di gestione.

2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 3 (Coltivazione)

(1) La coltivazione si basa prevalentemente sui pesci riprodottisi in natura nelle acque che hanno conservato uno stato seminaturale, una sufficiente e continuativa portata d'acqua ed una riproduzione assicurata.

(2) Le singole semine previste nel piano di coltivazione non possono superare la produttività naturale annua del tratto d'acqua e i pesci da semina salmonicoli la lunghezza di 30 centimetri. Annualmente almeno il 20 per cento della semina è da effettuare con pesce novellame e la semina totale annua non può comunque superare il quantitativo corrispondente al doppio della produttività naturale annuale. L'ufficio può - sentito l'acquicoltore - fissare la misura massima delle singole specie da semina nelle diverse acque, nonché, per motivi ecologici, limitare ulteriormente il quantitativo annuo delle semine o vietare la semina di determinate specie.

(3) Per le semine sono ammessi solo il gambero di torrente e - ad esclusione della trota iridea - le specie ittiche di cui all'allegato elenco, purché corrispondano alla fauna caratteristica dell'acqua da ripopolare. Per la semina di altre specie di pesci e gamberi nonché di trote marmorate superiori ai cm 30 è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'ufficio, che può essere accordata anche congiuntamente con l'approvazione del piano di gestione.

(4) Durante il periodo di pesca ed in deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, nei bacini artificiali sono consentite semine con salmonidi anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantità annua non superiore a 25 chilogrammi per ettaro di superficie d'acqua. Per le acque stagnanti di cui al presente comma non sussiste l'obbligo della semina di pesce novellame.

(5) Per la conservazione dei pesci principali nonché per la salvaguardia delle specie minacciate e rare o per la ricostituzione della consistenza ittica in seguito a piene eccezionali od altre catastrofi, l'ufficio può eseguire semine straordinarie di pesce novellame.

(6) Eventuali assegnazioni di pesce novellame da parte della provincia, nonché semine obbligatorie quale risarcimento per utilizzazioni idriche non rientrano nella limitazione della semina annuale di cui al comma 2.

(7) Le associazioni e federazioni di pesca affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) possono essere autorizzate ad effettuare, ai fini dell'allestimento di gare da pesca, semine di specie salmonicole in misura superiore al doppio della produttività naturale annuale, solamente se gestiscono più acque da pesca e comunque solo per un tratto d'acqua. L'ufficio può concedere tale autorizzazione anche congiuntamente con l'approvazione del piano di gestione annuale. 3)

3)

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 4 (Strumenti speciali per l'acquicoltura)

(1) Gli acquicoltori e le guardie giurate in possesso dell'abilitazione alla pesca possono usare nelle acque di loro competenza storditori elettrici, reti ed altri strumenti speciali proibiti per la pesca. L'ufficio può usare tali strumenti per effettuare controlli, stime di consistenza od interventi di conservazione a favore dei pesci e gamberi in tutte le acque pubbliche previa comunicazione all'acquicoltore.

(2) Gli storditori elettrici di cui al comma 1 devono corrispondere all'attuale standard tecnico ed alle norme di sicurezza ed essere impiegati in modo tale da garantire la conservazione del patrimonio ittico e dei gamberi.

(3) L'uso degli strumenti di cui al comma 1 deve essere comunicato al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o all'ufficio almeno sette giorni prima. In caso di necessità ed esclusivamente al fine di salvare il patrimonio ittico e dei gamberi si può prescindere da tale comunicazione, ma l'impiego degli strumenti deve essere comunicato all'ufficio non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

(4) Il prelievo di pesci è consentito solo per il loro trasferimento in altre acque da pesca, per l'asportazione di quelli ammalati e per scopi di fecondazione artificiale, nonché per motivi scientifici e didattici, compresa l'esposizione durante l'esame di pesca. Ove possibile gli esemplari prelevati vanno rimessi in acque da pesca a loro adatte. 4)

(5) Per il recupero dei pesci ai fini della fecondazione artificiale durante il periodo di divieto è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio; le fattrici ed i riproduttori prelevati a tale scopo devono essere reimmessi in perfetto stato nell'acqua d'origine, salvo che l'autorizzazione stessa non disponga diversamente.

(6) Di ogni intervento eseguito con gli strumenti di cui al comma 1 deve essere redatto apposito verbale da trasmettere al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente entro i sette giorni successivi alla sua conclusione.

4)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 5 (Acque non adatte)

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, lettera c), della legge, per acque da pesca non adatte alla pescicoltura si intendono:

  • a)  i torrenti situati ad un' altitudine superiore ai 2000 metri sopra il livello del mare;
  • b)  i laghetti di estensione inferiore a 2000 metri quadrati;
  • c)  le acque normalmente non raggiungibili a piedi;
  • d)  le acque dichiarate tali dall' ufficio per motivi di carattere ecologico-gestionale sentito il titolare del diritto di pesca.

Art. 6 (Tratti di gestione)

(1) A livello provinciale l'ufficio suddivide le acque da pesca in tratti di gestione, nel rispetto dei confini naturali delle acque e dei diritti di pesca.

(2) Sulla base della suddivisione di cui al comma 1 l'acquicoltore contrassegna i confini dei tratti d'acqua da lui gestiti con cartelli corrispondenti a quello tipo predisposto dall'ufficio.

Art. 7 (Piano di coltivazione)

(1) Per ogni tratto di gestione l'acquicoltore predispone un piano di coltivazione attenendosi ai criteri contenuti nella legge e nel presente regolamento, nonché utilizzando i moduli a tal fine predisposti dall'ufficio.

(2) Il modulo di cui al comma 1 deve contenere il programma di gestione per l'anno di riferimento, nonché il consuntivo della gestione svolta nell'anno precedente.

(3) Nel programma di cui al comma 2 devono essere indicati l'attività di acquacoltura e le eventuali semine, il numero dei permessi di pesca annuali e giornalieri che si intendono rilasciare e le eventuali limitazioni relative alla pescagione giornaliera e annuale, nonché agli attrezzi ed alle esche utilizzabili.

(4) Il consuntivo comprende un riepilogo sull'attività svolta nell'anno precedente ed in particolare l'indicazione del quantitativo di semina, del numero di uscite di pesca effettuate, delle gare svolte ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 e del numero dei pesci catturati. 5)

(5) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per uscita di pesca si intende una giornata di pesca per persona.

(6) Il piano di coltivazione ha la durata di un anno e deve essere presentato all'ufficio entro il 20 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Tuttavia, gli acquicoltori nominati o divenuti tali a qualsiasi titolo nel corso dell'anno possono presentare il piano di coltivazione all'ufficio entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione del titolo stesso.

(7) Entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento l'ufficio approva o respinge il piano di coltivazione. In caso di reiezione devono essere indicati i relativi motivi e l'acquicoltore può ripresentare entro i 20 giorni successivi al ricevimento del relativo provvedimento di diniego un piano di coltivazione conforme alle indicazioni contenute nello stesso provvedimento. Qualora il piano di coltivazione venga nuovamente rigettato, l'acquicoltore può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

5)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 8 (Obblighi dell'acquicoltore)

(1) L'acquicoltore deve attenersi al piano di coltivazione approvato ed alle eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio a tutela della fauna ittica e delle acque da pesca confinanti.

(2) Per qualsiasi modifica al piano di coltivazione approvato ai sensi dell'articolo 7, l'acquicoltore deve presentare apposita domanda all'ufficio.

(3) Qualora più persone fisiche o giuridiche siano contitolari di un diritto di pesca, deve essere nominato un unico acquicoltore. Se la nomina non avviene, l'ufficio, su richiesta anche di un solo contitolare, che abbia almeno una quota del 50 per cento, e sentiti gli aventi diritto, può predisporre un piano di coltivazione vincolante per tutti gli interessati.

Art. 9 (Semine)

(1) L'acquicoltore deve dare avviso di ogni semina almeno tre giorni prima al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o all'ufficio, indicando il relativo tratto d'acqua, nonché la data, l'ora e la località dell'intervento.

(2) La semina può essere eseguita solo se un veterinario ufficiale attesti con un'apposita certificazione il perfetto stato sanitario dei pesci da semina e l'osservanza della normativa comunitaria vigente. Ai fini dell'accertamento dello stato di salute l'ufficio è autorizzato a prelevare pesci da semina e farli analizzare da un laboratorio specializzato riconosciuto.

(3) Ogni semina viene eseguita in presenza di una guardia giurata in possesso dell'abilitazione alla pesca ed addetta alla vigilanza ittica del tratto d'acqua interessato o di un dipendente dell'ufficio.

(4) La guardia giurata o il dipendente dell'ufficio presenti alla semina redigono apposito verbale utilizzando a tal fine il modulo predisposto dall'ufficio. Entro 10 giorni successivi alla semina l'originale del verbale deve essere consegnato assieme alla certificazione sanitaria di cui al comma 2, al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente, nonché una copia del protocollo allo acquicoltore.

(5) È vietata l'immissione nelle acque di pesci ammalati o che si sospetta siano malati. La semina straordinaria di salmonidi per manifestazioni agonistiche è consentita solamente per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 3. 6)

(6) In deroga da quanto previsto dal comma 5 ed esclusivamente per tratti di gestione non gravati da diritti di mensa o da diritti di pesca da esercitare in comunione, l'ufficio, una volta all'anno, può autorizzare una semina straordinaria di pesci per manifestazioni agonistiche.

6)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 10 (Prevenzione delle malattie)

(1) Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle malattie, gli acquicoltori e gli organi di vigilanza di cui all'articolo 16 della legge devono comunicare all'ufficio ogni moria di pesci ed ogni anomalia che faccia supporre la presenza di pericoli, di danneggiamenti o di malattie dei pesci.

(2) L'acquicoltore deve dare attuazione ad ogni prescrizione emanata dall'ufficio o dal Servizio veterinario provinciale inerente alla profilassi e alla lotta contro le malattie.

(3) Per la prevenzione delle malattie dei pesci l'ufficio può disporre il prelievo di esemplari nelle acque sospette di contaminazione.

Art. 11 (Sorveglianza)

(1) L'acquicoltore deve garantire una efficiente sorveglianza delle proprie acque da pesca.

(2) Per garantire la sorveglianza di cui al comma 1 l'acquicoltore deve incaricare una guardia giurata addetta alla vigilanza ittica per ogni venti ettari di acque correnti o frazioni di queste, ovvero per ogni 80 ettari di acque stagnanti o frazioni di queste. Nei bacini artificiali con un estensione superiore a 160 ettari tuttavia l'efficiente sorveglianza è garantita da due guardie giurate incaricate. Qualora in un tratto di gestione non venga garantita per un periodo di dodici mesi la regolare e dovuta vigilanza ittica, l'ufficio revoca, previa diffida all'acquicoltore, i permessi di pesca rilasciati. Contro tale disposizione l'interessato può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento. 7)

(3) Prima della nomina a guardia giurata addetta alla vigilanza ittica l'interessato deve aver frequentato con successo un corso di addestramento, organizzato dall'ufficio, della durata non inferiore a due giorni ed avente come materie d'istruzione la legge, il presente regolamento, nonché la disciplina inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(4) Al servizio nei posti di custodia ittico-venatoria è ammesso il personale appartenente al Corpo forestale provinciale in possesso dell'abilitazione alla pesca, nonché della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Costituiscono titoli di preferenza le specializzazioni nei settori ittico o faunistico-venatorio, nonché l'abilitazione alle funzioni di agente venatorio o guardia venatoria volontaria.

(5) Gli addetti alla vigilanza ittica possono utilizzare cloruro di sodio nella quantità strettamente necessaria ai fini del controllo della portata residua prescritta per derivazioni idriche. 8)

7)

Il comma 2 è stato integrato dall'art. 1 del D.P.P. 14 novembre 2002, n. 45.

8)

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

TITOLO II
Esercizio della pesca

Art. 12 (Periodi di pesca)

(1) La pesca può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

(2) In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, la pesca notturna è consentita dal 1° luglio al 31 ottobre nel lago di Caldaro, nelle fosse di Caldaro e nei laghi di Monticolo. In queste acque il permesso giornaliero di pesca e la relativa registrazione nel permesso annuale hanno validità fino ad un'ora prima che sorga il sole il giorno successivo.

(3) Per motivi gestionali ed esclusivamente per le specie non salmonicole l'ufficio può autorizzare la pesca notturna durante il periodo di pesca delle relative specie, specificando le modalità del suo esercizio. 9)

9)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 14 novembre 2002, n. 45.

Art. 13 (Permessi di pesca)

(1) Per ogni ettaro d'acqua da pesca l'acquicoltore non può rilasciare più di otto permessi annuali. In caso di laghi ciprinicoli per ogni ettaro d'acqua da pesca possono essere rilasciati fino a dieci permessi annuali. Qualora trattasi di laghi di montagna situati ad un'altitudine superiore a 1.600 metri sopra il livello del mare, il numero dei permessi annuali non può essere superiore a cinque. 10)

(2) Prima di ogni uscita il pescatore deve annotare sul permesso di pesca la data ed il tratto di gestione.

(3) Al termine dell'uscita di pesca o prima di trasferirsi in un altro tratto di gestione il pescatore deve annotare nel permesso la specie, il numero e la lunghezza dei pesci catturati.

(4) La mancanza delle annotazioni di cui ai commi 2 e 3 comporta il ritiro immediato del permesso di pesca da parte degli organi preposti alla sorveglianza. I permessi così ritirati devono essere consegnati all'acquicoltore del relativo tratto di gestione.

(5) In alternativa al permesso annuale l'acquicoltore può rilasciare 15 permessi giornalieri.

(6) Il pescatore deve comunque osservare le prescrizioni e le limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato. In caso di violazione di tale obbligo gli addetti alla vigilanza ittica possono ritirare il permesso di pesca. 11)

10)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 3 del D.P.P. 14 novembre 2002, n. 45.

11)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 14 (Modalità di pesca)

(1) Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già presente sul posto in modo da non intralciare quest'ultimo nell'esercizio della pesca.

(2) La pesca subacquea e quella nei laghi, negli stagni e nei bacini artificiali coperti di ghiaccio è vietata.

Art. 15 (Mezzi di pesca)

(1) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni è permesso il contemporaneo uso di quattro canne con al massimo due ami o due ancorette per ciascuna oppure l'uso di quattro tirlindane, escluse le acque salmonicole dove è consentito l'uso contemporaneo di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane.

(2) È consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce allamato, nonché di un retino o di una nassa di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca. Tutti gli altri strumenti, compreso lo scandaglio, nonché l'uso di elettricità, esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati.

(3) È consentito l'uso di ogni tipo di esca naturale o artificiale, escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie ittiche protette durante tutto l'anno, o quelle non autoctone. Quali esche vive possono essere utilizzate esclusivamente la sanguinerola, la scardola, il triotto, l'alborella ed il cavedano, ma solamente nelle acque ciprinicole. Nei laghi e bacini artificiali la pesca può essere esercitata con le uova di salmone. 12)

(4) I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio.

(5) Nel piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche, nonché ridurre il limite giornaliero di cattura.

12)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 16 (Limiti di uscita)

(1) Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente 60 uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana. Nel caso di un'eventuale riduzione del numero di uscite di pesca fruibili con il permesso annuale da 60 a solo 50, per tutte le acque gestite dallo stesso acquicoltore, l'ufficio può in aggiunta autorizzare il rilascio di un numero massimo di permessi giornalieri corrispondente alla metà dei permessi annuali fissati per l'anno 2000.

(2) La limitazione di cui al comma 1 vale anche nei confronti di chi è in possesso di più permessi per lo stesso tratto di gestione.

(3) La mancata indicazione della data o del tratto di gestione nel permesso di pesca o l'esercizio della pesca senza avere con sé il permesso di pesca costituisce sempre una violazione al presente articolo.

Art. 17 (Limiti di cattura)

(1) Fatta eccezione per i partecipanti a manifestazioni agonistiche di cui al comma 7 dell'articolo 3 o preventivamente autorizzate dall'ufficio, il titolare di un permesso di pesca non può catturare più di quattro specie salmonicole al giorno. Raggiunto questo limite, è vietata la prosecuzione della pesca. 13)

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti degli acquicoltori. Non si applicano inoltre ai laghi di montagna ove le popolazioni salmonicole presenti tendono al nanismo e tale circostanza è confermata nel piano di gestione annuale. 14)

(3) L'acquicoltore può prevedere tuttavia nel piano di coltivazione limiti di cattura giornaliera per le specie non salmonicole, nonché ulteriori limitazioni per le specie ittiche di cui al comma 1.

(4) Nell'esercizio della pesca devono essere comunque rispettati i periodi di divieto e le misure minime, nonché i divieti di cattura e di uccisione indicati nell'allegato elenco. Inoltre la pesca al temolo è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre solamente nelle acque indicate dall'ufficio.

(5) L'acquicoltore può aumentare le misure minime e prolungare i periodi di divieto nelle proprie acque da pesca facendone annotazione nel piano di coltivazione.

(6) In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio può autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore facendone annotazione nel piano di coltivazione.

(7) Il direttore dell'ufficio, previo consenso del titolare del diritto di pesca o dell'acquicoltore, può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo, nonché a scopi scientifici e didattici la cattura e l'uccisione di specie ittiche e gamberi protetti.

13)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

14)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 18 (Ritiro dell'abilitazione alla pesca)

(1) In caso di sospensione o ritiro dell'abilitazione alla pesca di cui all'articolo 11/bis, comma 2, della legge il trasgressore è obbligato a consegnare la licenza di pesca all'ufficio entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

TITOLO III
Esame di pesca e licenza di pesca

Art. 19 (Esame di pesca)

(1) L'esame di pesca viene svolto dinnanzi ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un funzionario provinciale appartenente alla IX qualifica funzionale, anche se collocato a riposo, quale presidente, e da due esperti di pesca di cui uno scelto da una terna proposta dalla Federazione della pesca della Provincia di Bolzano. Agli esami assiste un dipendente dell'ufficio quale segretario. 15)

(2) L'esame di pesca consiste in un esame scritto in forma quiz ed in un successivo colloquio. All'esame scritto può essere presente solamente il presidente della commissione o un altro membro della stessa da lui incaricato. L'esame orale può svolgersi sia nello stesso giorno nel quale avviene la prova scritta come in un giorno diverso. Per essere ammesso al colloquio il candidato deve comunque superare positivamente l'esame scritto.

(3) Sono ammesse all'esame di pesca le persone che alla data fissata per la prova scritta hanno superato il quattordicesimo anno di età.

(4) L'ufficio rende noti la data ed il luogo nei quali hanno luogo gli esami, nonché il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione.

15)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

Art. 20 (Materie d'esame)

(1) Costituiscono materie d'esame:

  • a)  le nozioni generali sulla tutela della natura, nonché sulle principali leggi provinciali vigenti in tale materia;
  • b)  le specie ittiche autoctone ed il loro ambiente;
  • c)  le nozioni sulla normativa provinciale vigente in materia di pesca;
  • d)  gli attrezzi e le esche, nonché i metodi di pesca con la lenza;
  • e)  le elementari norme di comportamento del pescatore durante l' esercizio della sua attività.

Art. 21 (Domanda per il rilascio della licenza di pesca)

(1) Il richiedente deve indicare nella domanda per il rilascio della licenza di pesca i propri dati anagrafici ed allegare alla stessa due foto formato tessera. Qualora il richiedente sia minorenne, è necessario l'assenso dei genitori o del tutore, dato sia mediante controfirma della domanda come con dichiarazione separata.

(2) Qualora il richiedente presenta personalmente la domanda di cui al comma 1, l'addetto dell'ufficio incaricato provvede alla legalizzazione delle foto; altrimenti alla domanda devono essere allegate le foto legalizzate dal comune di residenza.

(3) La licenza di pesca non può essere rilasciata a persone di età inferiore a otto anni.

Art. 22 (Licenza di pesca)

(1) La licenza di pesca contiene l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e, se conseguita, quella dell'abilitazione alla pesca.

(2) In caso di smarrimento o deterioramento della licenza di pesca l'ufficio rilascia il relativo duplicato su richiesta scritta del titolare con l'indicazione della causa di perdita del documento.

TITOLO IV
Catasto delle acque da pesca

Art. 23 (Contenuto del catasto)

(1) Il catasto delle acque da pesca è costituito da:

  • a)  un elenco dei titolari di diritti esclusivi di pesca compresi i diritti di mensa e quelli da esercitare in comunione;
  • b)  un elenco dei diritti di pesca;
  • c)  una corografia con l' indicazione dei confini dei singoli diritti di pesca;
  • d)  una raccolta dei documenti.

Art. 24 (Divisione di diritti di pesca)

(1) I diritti di mensa e i diritti di pesca da esercitare in comunione non possono essere divisi. Inoltre è vietata la separazione dall'acqua principale di rami laterali, nonché di affluenti di una lunghezza inferiore a otto chilometri; a tal fine non vengono prese in considerazione le acque non adatte alla pescicoltura ai sensi dell'articolo 5.

(2) Salvo quanto previsto al comma 1, i diritti esclusivi di pesca gravanti su corsi d'acqua possono essere divisi, qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • a)  una lunghezza di almeno otto chilometri;
  • b)  una superficie minima di cinque ettari;
  • c)  una portata minima di 70 litri al secondo nel periodo invernale.

Art. 25 (Acquisto di diritti di pesca)

(1) Ai fini dell'approvazione del trasferimento di diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 1, comma 6, della legge l'acquirente deve presentare apposita domanda all'ufficio, allegando copia autentica del titolo comprovante il passaggio.

TITOLO V
Disposizioni varie

Art. 26 (Versamento della cauzione)

(1) Le cauzioni di cui all'articolo 15/ter della legge devono essere depositate prima dell'inizio dei lavori o del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua.

Art. 27 (Ammontare della cauzione)

(1) In caso di determinazione di una portata residua per l'utilizzazione idroelettrica, l'importo della cauzione da versare viene fissato sulla base della potenza nominale dell'impianto di forza motrice progettato od esistente ed è pari a lire 30.000 (euro 15,49) per kW prodotti dall'impianto stesso ed in ogni caso non superiore ai lire 100.000.000 (euro 51.645,69).

(2) Per le scale di monta e i congegni per l'allontanamento dei pesci, la cauzione viene stabilita sulla base del costo presunto dell'opera.

Art. 28 (Incameramento della cauzione)

(1) Qualora venga accertata la presenza di una portata residua inferiore al 70 per cento di quella fissata per la salvaguardia del habitat acquatico, il direttore della struttura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dispone l'incameramento del quindici per cento della cauzione.

(2) Nel caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 viene incamerato un ulteriore 35% della cauzione ed in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione l'importo rimanente.

Art. 29 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le licenze di pesca già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento a persone di età inferiore ad otto anni conservano la loro validità.

(2) In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ed al fine di consentire un graduale adeguamento alle limitazioni contenute nel presente regolamento l'ufficio può continuare ad approvare fino al 31 dicembre 2005 piani di coltivazione che prevedano il rilascio dello stesso numero di permessi annuali come fissati per l'anno 2000.

(3) Il presente regolamento entra in vigore con il 1° luglio 2001. In pari data è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione .È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

  Elenco dei pesci, misure minime e periodi di divieto
Specie ittica   Misura min.   Periodo di divieto

Trota marmorata   35 cm   dal 1° ottobre al secondo sabato di
(Salmo trutta marmoratus)    febbraio

Trota fario   25 cm   dal 1° ottobre al secondo sabato di
(Salmo trutta fario)    febbraio

Trota lacustre   27 cm   dal 1° ottobre al secondo sabato di
(Salmo trutta lacustris)    febbraio

Trota iridea   25 cm   dal 1° ottobre al secondo sabato di
(Oncorhynchus mykiss)    febbraio

Salmerino alpino   25 cm   dal 1° ottobre al secondo sabato di
(Salvelinus alpinus)    febbraio

Salmerino di fontana   25 cm   dal 1° ottobre al secondo sabato di
(Salvelinus fontinalis)    febbraio

Temolo   30 cm   dal 1° dicembre al 20 aprile
(Thymallus thymallus)

Coregone   27 cm   dal 15 novembre al primo sabato di
(Coregonus s. sp.)    aprile

Carpa   30 cm   dal 1° al 30 giugno
(Cyprinus carpio)

Tinca   20 cm   dal 1° al 30 giugno
(Tinca tinca)

Barbo   20 cm   dal 1° al 30 giugno
(Barbus barbus)

Luccio   40 cm   dal 15 febbraio al primo sabato di
(Esox lucius)    aprile

Luccioperca   45 cm   dal 15 febbraio al 30 aprile
(Stizostedion lucioperca)

Pesce persico   15 cm   dal 1° al 30 aprile
(Perca fluviatilis)

Anguilla   40 cm   nessun periodo di divieto
(Anguilla anguilla)

  Elenco delle specie protette
Specie    Misura min.   Periodo di divieto

Cobite comune
(Cobitis taenia)     protetto   durante tutto l'anno

Cobite mascherato
(Sabanajewia larvata)     protetto   durante tutto l'anno

Cobite barbatello
(Noemacheilus barbatulus)     protetto   durante tutto l'anno

Ghiozzo
(Padagobius martensi)     protetto   durante tutto l'anno

Scazzone
(Cottus gobio)     protetto   durante tutto l'anno

Spinarello
(Gasterosteus aculeatus)     protetto   durante tutto l'anno

Lampredina
(Lampetra planeri)    protetto   durante tutto l'anno

Gambero di torrente
(Austropotamobius pallipes italicus)   protetto   durante tutto l'anno

Gambero di fiume
(Astacus astacus)     protetto   durante tutto l'anno