Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)La deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni per il Consiglio scolastico provinciale stabilisce la data e la durata delle votazioni, nonché il numero dei rappresentanti distinti per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine per ogni singola categoria. Con la stessa deliberazione sono determinate le indicazioni che i candidati e i firmatari di lista delle diverse categorie elettorali devono fornire ed è inoltre nominata la Commissione elettorale provinciale di cui all'articolo 5.4)
L'art. 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 27 agosto 1997, n. 29, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.