Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
(2)Dal verbale del seggio elettorale devono risultare i seguenti dati:
(3)Tutto il materiale elettorale e i verbali vengono depositati presso la direzione della scuola. Il capo d'istituto provvede immediatamente al recapito di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.
(4)Il materiale elettorale e il secondo originale del verbale elettorale sono conservati presso la scuola. Scaduto il termine per eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni, il materiale elettorale può essere scartato. Il verbale elettorale è conservato per tutta la durata in carica del Consiglio scolastico provinciale.
(5)Il presidente del seggio della Consulta provinciale dei genitori e di quella degli studenti trasmettono immediatamente il verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.17)
L'art. 22, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2.