Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)La Commissione elettorale provinciale è composta da tre membri effettivi. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. La Commissione elettorale provinciale rimane in carica fino all’indizione delle successive elezioni del Consiglio scolastico provinciale.
(2) Gli intendenti scolastici designano rispettivamente un membro effettivo e un membro supplente per la Commissione elettorale. Questi membri sono scelti tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio scolastico provinciale.
(3) La presidenza della Commissione elettorale provinciale spetta, per un intero periodo di carica, alternativamente alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine.
(4) La Commissione è validamente costituita in presenza di tutti i suoi membri. Le decisioni della Commissione sono definitive, salvo quanto disposto dall'articolo 17, e sono pubblicate mediante affissione all'albo delle intendenze scolastiche.
(5) Svolge le funzioni di segretario un impiegato della segreteria del Consiglio scolastico provinciale. Questi non ha diritto di voto.7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.