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In vigore al: 08/03/2016

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE

La definizione della medicina generale si riconosce nei principi espressi dalla Wonca Europe nel 2002.

I medici di medicina generale sono medici specialisti che sono stati formati secondo i principi generali della disciplina.

In qualità di medici di famiglia sono direttamente responsabili nei confronti dei propri iscritti dell'erogazione delle cure integrate e continuative, indipendentemente dal sesso, dall'età e dal tipo di patologia che i pazienti presentano. Inoltre essi curano gli iscritti nel contesto della loro famiglia, della loro comunità e cultura e nel rispetto della loro autonomia; consapevoli di avere una responsabilità professionale nei confronti della comunità nella quale operano.

Nell'elaborazione dei piani di gestione con i pazienti, integrano i fattori fisici, psicologici, sociali e culturali ed esistenziali, avvalendosi della conoscenza e della fiducia acquisita nel corso dei ripetuti contatti.

I medici di medicina generale/di famiglia esercitano il loro ruolo professionale promuovendo la salute, prevenendo le malattie e fornendo terapie, cure o interventi palliativi.

In relazione ai bisogni di salute degli iscritti, i medici di medicina generale si avvalgono delle risorse presenti nella comunità e favoriscono, laddove necessario, un aiuto all'accesso a questi servizi.

Essi sviluppano e mantengono le loro abilità professionali quale base per la cura efficace e sicura dei pazienti.

2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA

  • A)  Il medico di medicina generale rappresenta il primo punto di contatto medico con il sistema sanitario; fornisce un accesso aperto e diretto ai suoi utenti; si occupa di tutti i problemi di salute, senza tener conto dell' età, del sesso o di altre peculiarità del soggetto che vi avrà accesso.
  • B)  Fa un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il coordinamento delle cure, il lavoro con gli altri professionisti presenti nel contesto organizzativo delle cure primarie, agendo da interfaccia con altre specialità tutelando il diritto alla salute della persona; valorizza le cure primarie e tende al coinvolgimento decisionale in ordine all' appropriatezza e all'efficacia della pratica professionale e nelle scelte in merito all'allocazione delle risorse.
  • C)  Sviluppa un approccio centrato alla persona, orientato all' individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità.
  • D)  Si avvale di un processo di consultazione esclusivo che consente di stabilire una relazione articolata nel tempo, improntata alla comunicazione efficace medico- paziente.
  • E)  Ha la responsabilità di fornire cure con una continuità longitudinale in base alle necessità dei pazienti e nei limiti definiti dal presente accordo.
  • F)  Prevede uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e dall' incidenza delle malattie presenti nella comunità.
  • G)  Gestisce contemporaneamente nei singoli pazienti problemi di salute sia acuti che cronici.
  • H)  Gestisce ad uno stadio precoce infermità che si presentano in modo indifferenziato e che possono richiedere interventi urgenti.
  • I)  Ha un' attenzione specifica alla salute della comunità.
  • J)  Tratta i problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica e sociale.

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Campo di applicazione e durata)

(1) Le Parti contraenti dichiarano che in sede di stipulazione del presente accordo – nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme di attuazione dello statuto di autonomia approvato con D.P.R. 28.3.1975, n. 474, successive modifiche ed integrazioni e considerate le disposizioni di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 26.8.1993, n. 14 – sono rispettate le linee fondamentali definite nell'articolo 1 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

(2) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 7/bis, della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, sue successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – articolata in quattro Comprensori sanitari – di seguito denominati Comprensori - ed i medici di medicina generale per lo svolgimento dei compiti di:

  • a)  assistenza primaria di medicina generale;
  • b)  continuità assistenziale, ove non è operativo il servizio di guardia medica in forma attiva;
  • c)  prestazioni ed attività aggiuntive in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.

(3) La dizione "medici di medicina generale" si riferisce ai medici espletanti attività assistenziali ai sensi del presente accordo.

(4) Il rapporto di assistenza primaria può essere instaurato da parte del Comprensorio solo con i medici di cui all'articolo 12 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22 e con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Il presente contratto riguarda il periodo 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(6) Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza del contratto disdetto.

(7) Se una delle parti negoziali riconosca la necessità di modificare o integrare il presente contratto chiede l'apertura di contrattazione in merito. A tale fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(8) A decorrere dal 1° gennaio 2008 e dopo la scadenza del contratto, fino al suo rinnovo, tutte le voci relative al trattamento economico - ad eccezione di quelle relative all'assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata ed alle visite occasionali - sono aumentate con le decorrenze e secondo le misure previste nel contratto collettivo di comparto per gli aumenti della retribuzione base per il personale sanitario medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale inserito nella fascia funzionale A.

(9) Il presente contratto copre, sia per quanto riguarda l'assetto giuridico che quello economico, i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

Art. 2 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D. L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296, dei medici che ricevono un incarico a tempo pieno o a tempo parziale da parte del Comprensorio o dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13.01.1992, n. 1, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/91, dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare e di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 1500, e dei medici di medicina generale che esplicano, con autorizzazione del direttore del Comprensorio o di un suo delegato, attività presso i consultori familiari convenzionati;
  • b)  abbia stipulato un contratto d' opera con un Comprensorio;
  • c)  eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale;
  • d)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
  • e)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • f)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 7/bis della legge provinciale 26.08.1993, n. 14;
  • g)  fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all' atto del pensionamento. Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000 e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM.

(2) E'inoltre, incompatibile il medico che:

  • a)  svolga funzioni fiscali per conto del Comprensorio o dell' I.N.P.S limitatamente all' ambito di operatività;
  • b)  fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge 833/1978;
  • d)  intrattenga con un Comprensorio un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8/quinquies, decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
  • e)  sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 15.11.2002 n. 14 ed i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256/1991, n. 257/1991, n. 368/1999 e n. 277/03.

(3) L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti commi comporta la cessazione del rapporto convenzionale.

(4) Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'articolo 20 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi.

(5) Il medico che viene a conoscenza di scelte da parte di dipendenti di aziende per le quali opera quale medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o di loro familiari, deve avvertire il Comprensorio.

(6) Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio l'insorgere di una delle situazioni di incompatibilità.

(7) L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11.

Art. 3 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:

  • a)  in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all' articolo 11;
  • b)  per sospensione dall' albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
  • c)  per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all' estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  • d)  in caso di emissione, da parte dell' Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio del Comprensorio, che impediscano il corretto svolgimento dell'attività convenzionata di studio e domiciliare;

(2) Il medico è sospeso dall'attività di medicina generale:

  • a)  in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell' arco di cinque;
  • b)  per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzate dal Comprensorio;
  • c)  nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico organizzativo o di dirigenza a tempo pieno nel Distretto o nell' ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio sanitario provinciale per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso;
  • d)  per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all' articolo 6 del presente accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dal Comprensorio.

(3) Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.

(4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la sospensione non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale nè la soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell'anzianità di servizio.

(5) Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comprensorio provvede direttamente alla sostituzione del medico retribuendo direttamente ed integralmente il sostituto. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 18.

Art. 4 (Cessazione del rapporto)

(1) Il rapporto tra il Comprensorio e i medici di medicina generale cessa:

  • a)  per raggiunti limiti di età, come previsto dall' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
  • b)  per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 11;
  • c)  per recesso del medico da comunicare al Comprensorio con almeno due mesi di preavviso;
  • d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 2;
  • e)  per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 17;
  • f)  per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dal Comprensorio e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.

(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 11.

(3) Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 100 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo che sono da valutare dal comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 10. Il provvedimento è adottato dal Comprensorio, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 9.

(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui alla lettera e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda per il conferimento di un incarico in una zona carente dopo due anni dalla cessazione.

(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Art. 5 (Comunicazioni del medico al Comprensorio)

(1) Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitamente al Comprensorio competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda per il conferimento di un incarico in una zona carente di cui all'articolo 15, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2.

(2) In ogni caso il Comprensorio competente può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (allegato G). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione.

(3) Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera C, della legge n. 730/1983.

Art. 6 (Formazione continua)

(1) Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 18 ed in base all'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 gli interventi di formazione continua in ambito sanitario sono determinati dalla Giunta provinciale attraverso l'approvazione di un relativo piano triennale. Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si perseguono nell'ordine la realizzazione degli obiettivi e delle strategie del piano sanitario nazionale e provinciale, degli obiettivi formativi provinciali, degli obiettivi e strategie dell'Azienda sanitaria e degli obiettivi individuali del medico di medicina generale. Nel relativo rilevamento del fabbisogno formativo compiuto dall'Ufficio provinciale competente per la formazione in ambito sanitario è prevista la collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative della Medicina generale.

(2) L'attività di formazione continua si svolge di regola il sabato o dopo le ore 19.00 dei giorni feriali. Il 15 per cento degli eventi formativi ad alta rilevanza scientifica può essere svolto anche durante le ore lavorative dei medici. In tale evenienza la continuità assistenziale verrà assicurata a cura del Comprensorio, qualora lo stesso ne ravvisi l'opportunità, in accordo con le OO.SS firmatarie del presente accordo.

(3) Il medico di medicina generale può - presso istituti di formazione in Italia o all'estero - a proprie spese partecipare alle iniziative di formazione, anche tramite la formazione a distanza o altre forme di formazione, come la formazione sul campo, non gestiti nè dall'Azienda sanitaria nè dalla Provincia.

(4) Il sistema della formazione continua su base oraria è sostituito integralmente da quello dei crediti ECM a livello nazionale e della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) I medici di medicina generale devono documentare la partecipazione ai corsi di formazione continua secondo il sistema ECM. Nei riguardi del medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi prescritti è attivato il procedimento disciplinare di cui all'articolo 11.

Il medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 11 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a secondo dell'assenza; qualora il medico non abbia frequentato preventivamente i corsi di recupero organizzati anche dall'Ordine dei Medici.

Art. 7 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la Medicina Generale presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo o da iniziative organizzate dal servizio sanitario provinciale o nazionale, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a Euro 130,00 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali di cui all'articolo 48 della legge 833/1978.

(3) A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato è riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.

(4) La segreteria provinciale del sindacato comunica ogni anno ai Comprensori i nomi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

(5) Semestralmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 4 comunica al Comprensorio il nome del medico che l'ha sostituito nel semestre precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il semestre successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, in conformità ad un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'articolo 49, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuato. Il compenso è direttamente liquidato dal Comprensorio che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Art. 8 (Rappresentatività sindacale)

(1) La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite al Comprensorio dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.

(2) Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione dei singoli Comprensori, la consistenza associativa viene trasmessa all'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, all'Assessorato Provinciale alla Sanità ed alle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali.

(3) Per le trattative disciplinate dall'articolo 7/bis della legge provinciale 26.08.1993, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentatività sindacale è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale.

(4) In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.

(5) Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano provinciale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 1 e 2, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive.

(6) Contestualmente alla ritenuta sindacale, i Comprensori inviano ai rispettivi sindacati provinciali l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.

(7) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso il Comprensorio con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

(8) Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

(9) Gli Accordi aziendali e comprensoriali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo provinciale.

(10) Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

Art. 9 (Comitato consultivo del Comprensorio)

(1) In ciascun Comprensorio, è costituito un comitato composto da:

  • a)  il Direttore del Comprensorio o suo delegato, che lo presiede;
  • b)  tre membri effettivi e tre supplenti designati dal Direttore del Comprensorio;
  • c)  quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria.

(2) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Comprensorio.

(4) Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • a)  richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all' articolo 20;
  • b)  autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell' articolo 21;
  • c)  motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui al comma 3 dell' articolo 22;
  • d)  cessazione del rapporto ai sensi dell' articolo 4, lettera e);
  • e)  determinazione delle zone carenti di assistenza primaria da bandire ai sensi dell' articolo 15;
  • f)  esprime pareri in tutte le altre ipotesi previste dal presente accordo;

(5) Inoltre, per la migliore organizzazione dell'assistenza primaria, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dal Comprensorio e collabora:

  • a)  all' impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni provinciali e/o nazionali e concernenti l'attività dei medici convenzionati per la medicina generale;
  • b)  all' organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina generale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

(6) Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi del Comprensorio deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.

(7) Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria e di continuità assistenziale.

(8) Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.

Art. 10 (Comitato consultivo provinciale)

(1) In sede provinciale è istituito un comitato composto da:

  • a)  Assessore provinciale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dell' Azienda indicati dal direttore dell'Azienda sanitaria su designazione dei Direttori dei comprensori;
  • c)  cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria convenzionati.

(2) I medici dei Comitati di cui all'articolo 9 del presente accordo individuano tra di loro – ognuno per il proprio Comprensorio - uno o più membri da designare quali rappresentanti medici nel Comitato di cui al comma 1, garantendo una adeguata rappresentatività medica ai vari comprensori. Tali rappresentanti rimangono a tutti gli effetti membri del Comitato di cui all'articolo 9.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità.

(4) In caso di assenza od impegno del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano della parte pubblica.

(5) La sede del comitato è indicata dalla Provincia.

(6) Il comitato esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative al servizio di continuità assistenziale e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio.

(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

(8) Il Comitato

  • -  rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall' applicazione del presente accordo;
  • -  effettua il monitoraggio dell' applicazione del presente contratto con cadenza annuale;
  • -  cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e dall' Azienda;
  • -  esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dall' accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

(9) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

(10) L'attività del Comitato è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.

Art. 11 Responsabilità convenzionali e violazioni
Collegio arbitrale

(1) I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di terzi.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  • b)  richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  • c)  riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento per la durata massima di sei mesi per la ripetizione delle infrazioni di cui alla lettera b;
  • d)  sospensione del rapporto contrattuale per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:
    • -  gravi infrazioni anche finalizzate all' acquisizione di vantaggi personali;
    • -  omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
    • -  recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
  • e)  revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all' articolo 4, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto contrattuale.

(3) Il Comprensorio deve contestare l'addebito al medico per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per consentirgli di presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore del Comprensorio, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo del comprensorio che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:

(6) Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, un membro nominato dal medico sottoposto a procedimento, un membro nominato dal Direttore del Comprensorio interessato.

(7) Il Collegio ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(8) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dai Comprensori, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro 60 giorni dalla data di notifica del deferimento.

(9) Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore del Comprensorio.

(10) Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico sottoposto a procedimento viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 30 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza decidere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa e prende per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona.

(11) Il Presidente, o previa sua autorizzazione, i componenti del Collegio arbitrale, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, il Collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(12) Il Collegio arbitrale comunica al Comprensorio entro 20 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato, compreso il proscioglimento.

(13) Il provvedimento deve essere adottato dal Comprensorio in conformità alle proposte del Collegio arbitrale ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(14) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(15) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), il Comprensorio nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 42, lettere D) ed E) e del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 42.

(16) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni, previste dal presente contratto, si prescrivono dopo due anni dalla loro commissione ed in ogni caso entro un anno da quando il Comprensorio è venuto a conoscenza.

Art. 12 (Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali)

(1) I comitati consultivi di cui agli articoli 9 e 10 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.

I Comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti.

(3) Le deliberazioni dei comitati sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(4) I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari.

Art. 13 Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

(1) Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali e nel campo della continuità assistenziale sono prestazioni indispensabili le visite domiciliari urgenti.

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale, verranno garantite, nel rispetto della legge 12.6.1990, n. 146, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione, ai Comprensori, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  • a)  Ogni medico di assistenza primaria scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l' effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente (in caso di sciopero parziale);
  • b)  I medici di assistenza primaria scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale;
  • c)  i medici della continuità assistenziale scioperanti indicano i nominativi di coloro che garantiranno le prestazioni indispensabili a tariffa libero professionale.

(3) Il diritto di sciopero delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere comunicata al Comprensorio. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione al Comprensorio.

(4) I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 11.

(5) Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale firmatari del presente accordo, il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto al Comprensorio con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

Capo II
Assistenza primaria

Art. 14 (Rapporto ottimale)

(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833/1978 e dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del comma 1 l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali.

(3) Il Comprensorio cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali.

(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un medico ogni 1500 residenti o frazione di 1500, superiore a 750, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, nonché gli ospiti di case di riposo senza scelta medica, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nei distretti o ambiti territoriali dove non opera un medico specialista pediatra di libera scelta, per oggettive esigenze, può essere detratta la popolazione di età compresa tra 0-6 anni.

(5) Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti al di sotto di 1500 scelte a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'articolo 20 o dalla volontà dei medici.

(6) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(7) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Art. 15 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre, nonché in qualsiasi altro momento in caso di comprovata necessità, i Comprensori pubblicano sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma Trentino-Alto-Adige e sul sito Internet del Comprensorio, l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso. Qualora gli iscritti del medico di medicina generale uscente non possano essere acquisiti dagli altri medici operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, i Comprensori possono indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l' assistenza primaria istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 14, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario provinciale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, attività programmata nei servizi territoriali e attività di medico igienista distrettuale nonché di coordinatore di distretto. Queste circostanze devono essere indicate nella domanda. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i medici che nell' ultimo giorno utile per la presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
    • -  iscrizione all' albo professionale;
    • -  in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26.7.76, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni;
    • -  in possesso dei requisiti di cui all' articolo 12 della legge provinciale 13.11.1995, n. 22 oppure in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 15.11.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
    • -  non hanno superato il limite di età massima secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande ai Comprensori competenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo.

(5) In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 attestante la sussistenza dei presupposti e dei titoli dichiarati, nonché se alla data di presentazione della domanda gli aspiranti abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, se godono di un trattamento di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera G).

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti per i medici di cui alla lettera b) del comma 3 viene predisposta una graduatoria secondo i criteri indicati nell'allegato H).

(7) Al fine del conferimento degli incarichi il Comprensorio formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 3, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

(8) Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, i comprensori, fatto salvo quanto disposto al comma 7, riservano;

  • a)  una percentuale del 90 per cento a favore dei medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 15.11.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
  • b)  una percentuale del 10 per cento a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

(9) Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

(10) Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'articolo 16 comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza al novantesimo giorno e comunque dal giorno dell'inizio dell'attività nella nuova sede assegnata.

Art. 16 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Al fine del conferimento degli incarichi per i distretti o ambiti territoriali carenti ogni Comprensorio provvede, invitando per iscritto a mezzo lettera raccomandata tutti gli inseriti nelle graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 15, a partecipare al conferimento delle località carenti. Alla lettera di invito, contenente il giorno, l'ora, ed il luogo dove avverrà il conferimento degli incarichi, vanno allegate le graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 15. All'ora stabilita il Direttore del Comprensorio o suo delegato provvede al conferimento degli incarichi secondo graduatoria. Gli invitati possono anche essere rappresentati da terzi muniti di delega scritta.

(2) Il medico che ha accettato l'incarico, entro i successivi 90 giorni, a pena di decadenza deve:

  • -  aprire nella località carente assegnatagli uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all' articolo 17 e darne comunicazione al Comprensorio;
  • -  trasferire l' abitazione nell'ambito territoriale, se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dal Comprensorio, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 9.
  • -  iscriversi all' Albo Professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.

(3) I Comprensori, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni, possono consentire, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi. Eventuali deroghe a questo termine, in casi eccezionali, possono essere autorizzate dal Direttore del Comprensorio.

(4) Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio il Comprensorio procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'articolo 17 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se ricorre il caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione del Comprensorio attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora il Comprensorio non proceda alla prevista verifica di idoneità. E'fatta comunque salva la facoltà del Comprensorio di dar luogo in qualsiasi momento alla verifica dell'idoneità dello studio

(6) Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.

(7) Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, il Comprensorio può, su richiesta del medico, consentire l'utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.

(8) Nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dal Comprensorio per gravi ed obiettivi motivi a trasferire l'abitazione in altro ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 10, e purchè tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(9) Al medico è fatto divieto di esercitare l'attività convenzionata ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dal distretto o ambito territoriale, escluso il caso di cui all'articolo 14, comma 7.

Art. 17 (Requisiti e apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, ne rientra nelle attività da autorizzare ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 7/2001.

(2) Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonei e disporre di un recapito telefonico. Per i medici di medicina generale che instaurano un rapporto di convenzione per l'assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 16, comma 4, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali. Lo studio del medico convenzionato deve avere inoltre un indirizzo di posta elettronica da comunicare al Comprensorio. Le parti concordano inoltre l'introduzione nel corso di formazione in medicina generale di un corso di computer.

(3) Al fine di tutelare i diritti dei soggetti portatori di handicap, i medici che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i medici che cambiano la sede dello studio professionale, devono avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile. In ogni caso, tutti i medici di medicina generale che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai soggetti portatori di handicap, si impegnano ad effettuare visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso medico di medicina generale.

(4) Se lo studio, di cui sopra, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

(5) Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed all'esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

Nr. iscritti     ore

fino a 750     7,5

da 751 fino a 1.000   10

da 1.001 fino a 1.500   12,5

da 1.501 fino a 2.000   15

oltre 2.001     17,5

(6) Nei giorni di attività, l'orario di apertura – nel rispetto dell'orario settimanale minimo – dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore del Comprensorio a seguito di richiesta del medico di medicina generale.

(7) Il suddetto orario con il nominativo del medico, deve essere comunicato al Comprensorio e deve essere esposto all'ingresso dello studio medico e dello stabile; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate al Comprensorio.

(8) Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, ritenuti come tali dal medico, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.

(9) Ai sensi del disposto della deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2003, Nr. 406, per le disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento degli studi dei medici di Medicina Generale, si rinvia a separato provvedimento.

Art. 18 (Sostituzioni)

(1) Per poter fornire una corretta informazione all'utenza, il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente Comprensorio, entro il secondo giorno, anche mediante Fax o posta elettronica, il nominativo del collega che lo sostituisce, quando la sostituzione si protragga per più di un giorno.

(2) In caso di assenza il medico deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione, qualora il sostituto esplica l'attività medica ambulatoriale sostitutiva con orari diversi o in sede diversa. Apposito avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.

(3) Il Comprensorio corrisponde i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(4) Nel caso di attribuzione ed accettazione da parte del medico di incarico organizzativo o di dirigenza a tempo pieno o a tempo parziale nel Distretto o nell'ambito di altre strutture organizzative e gestionali del servizio sanitario provinciale, devono essere comunicati preventivamente le modalità di sostituzione, e, su richiesta del medico titolare della convenzione, i compensi potranno essere liquidati direttamente dal Comprensorio al medico sostituto.

(5) Il medico che non sia in grado di assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare il Comprensorio, la quale provvede a designare il sostituto interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 42 e dell'indennità di collaborazione informatica, dell'indennità di collaboratore di studio e dell'indennità di bilinguismo.

(6) Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

(7) In caso di sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi - tranne che per incarichi conferiti dal Comprensorio o dall'Azienda Sanitaria, per le ipotesi di malattia, maternità, per comprovati motivi di studio, per il servizio militare o sostitutivo civile – il Comprensorio, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(8) Le sostituzioni di cui al comma 1, possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:

  • a)  un medico convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 5000 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 per cento;
  • b)  un medico non convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un massimo di 2500 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 per cento.

(9) Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'articolo 11 provvede il Comprensorio con le modalità di cui al comma 5.

(10) Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa.

(11) L'attività di sostituzione, svolta a qualsiasi titolo, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi e le responsabilità professionali.

(12) In casi particolari il Comprensorio competente per territorio può garantire il servizio, previa notulazione delle prestazioni effettuate da parte dei medici già convenzionati presenti nel distretto o ambito territoriale, applicando le tariffe previste per le visite occasionali di cui all'articolo 39.

Art. 19 (Incarichi provvisori)

(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, il Comprensorio, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 9, può conferire un incarico temporaneo ad un medico applicando i criteri per la formazione delle graduatorie locali di cui all'articolo 15, comma 6.

(2) Tale incarico, di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, cessa nel momento in cui viene insediato il medico avente diritto. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi in base alla propria anzianità di laurea di cui all'articolo 42.

(3) In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto, percependo i compensi di cui al comma precedente fino all'inserimento del medico avente diritto.

Art. 20 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici convenzionati il numero massimo di scelte è pari a 2000 unità. I medici con un numero di scelte superiore a 2000 unità, rispettivamente con un numero di scelte d'ufficio inferiore, come previsto al comma 4 del presente articolo, manterranno tale numero di scelte ad esaurimento e senza reintegro alcuno, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 7. Gli assistiti non residenti in Provincia di Bolzano non concorrono al raggiungimento del massimale di scelte, così come la popolazione pediatrica 0-6 anni in mancanza del pediatra di libera scelta (pazienti fuori quota).

(2) Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Provincia su proposta del Comprensorio e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, in relazione a particolari situazioni locali.

(3) Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, ad eccezione dell'attività svolta in base ad un incarico a tempo pieno o a tempo parziale conferito da parte del Comprensorio o dell'Azienda Sanitaria, di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, dell'attività di coordinatore di distretto, di medico igienista distrettuale, della continuità assistenziale e dell'attività didattica, con un limite di 4 ore settimanali, a qualunque livello. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero-professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata relativa a singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili, per ogni ora settimanale di attività libero professionale svolta oltre la quinta, il massimale di cui al comma 1 del presente articolo viene ridotto di 75 -unità.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 1 anno dalla data di decorrenza dell'autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo del Comprensorio di cui all'articolo 9.

(6) Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

Art. 21 (Scelta del medico)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.

(2) Il Comprensorio provvede ad informare adeguatamente i cittadini sullo status professionale del medico, sul suo curriculum professionale, sulla data di inizio dell'attività convenzionale, sulle caratteristiche dell'attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, numero telefonico dello studio e/o eventualmente del cellulare, eventuale personale e caratteristiche strutturali dello studio). A tal fine il Comprensorio istituisce un'apposita scheda in accordo con i sindacati firmatari del presente accordo.

(3) Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di medicina generale fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'articolo 16, relativo all'ambito territoriale di residenza.

(4) Quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi e obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza, l'assistibile può scegliere un medico di medicina generale di un altro ambito territoriale o distretto dello stesso Comprensorio, quando il medico dà il suo consenso scritto e previo parere del Comitato di cui all'articolo 9.

(5) La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(6) Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.

(7) I figli, i genitori, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, se conviventi con l'assistito.

Art. 22 (Revoca e ricusazione della scelta)

(1) L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione al competente Comprensorio. Contemporaneamente alla revoca, l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.

(2) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito, può in ogni tempo ricusare la scelta, dandone comunicazione al Comprensorio competente. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità; tra questi motivi di ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 15° giorno successivo alla sua comunicazione.

(3) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico sceglibile, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità, da accertarsi da parte del Comitato del Comprensorio di cui all'articolo 9.

Art. 23 (Revoche d'ufficio)

(1) Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi del Comprensorio competente, sono riattribuite automaticamente al medico dal momento in cui cessa il periodo di sospensione temporanea.

(2) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso; resta invariata la situazione di scelta medica dei familiari a carico. Il Comprensorio è tenuto a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

(3) In caso di trasferimento di residenza, il Comprensorio presso il quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza al Comprensorio di provenienza del cittadino stesso perchè provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. I comprensori, che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento in altri Comprensori/Aziende, alla revoca d'ufficio; resta invariata la situazione di scelta medica dei familiari a carico. Il Comprensorio è tenuto a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati tempestivamente e comunque entro tre mesi dall'evento.

(4) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi, la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.

Art. 24 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)

(1) Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta e la revoca decorrono dal giorno di effettuazione. La ricusazione decorre, anche agli effetti assistenziali, dal giorno in cui viene scelto un nuovo medico da parte del paziente, ma comunque non oltre il 15° giorno dalla data della ricusazione stessa.

(2) Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce.

(3) Il compenso annuale è frazionabile in ratei mensili e in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

Art. 25 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)

(1) Entro la fine di ciascun semestre, il Comprensorio invia ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.

(2) Il Comprensorio, inoltre, comunica mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente.

(3) I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.

Art. 26 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 14, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria, i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito comprendono:

  • a)  le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni, il medico può avvalersi di supporti tecnologici diagnostici, terapeutici e riabilitativi sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • b)  il consulto con lo specialista e l' accesso del medico di medicina generale presso gli ambienti di ricovero;
  • c)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dal presente accordo; in caso di nuova scelta medica, a richiesta dell'assistito, il medico fornisce gratuitamente i dati riguardanti le patologie principali di cui il paziente è attualmente affetto nonché le relative terapie in corso. Ulteriori richieste di dati elaborati dal medico di medicina generale devono essere remunerati dall'assistito a tariffa libero professionale;
  • d)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
  • e)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1 lettera a) e c) nell' ambito scolastico a seguito di specifica richiesta scritta dell'autorità scolastica competente;
  • f)  la certificazione per l' incapacità temporanea al lavoro;
  • g)  la visita medica attestante la certificazione di idoneità al volontariato civile, ove non previsti accertamenti bio-umorali e/o strumentali al fine del rilascio dell' idoneità stessa;
  • h)  l' applicazione di linee guida e percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali concordati tra l'Azienda Sanitaria ed i Sindacati firmatari del presente accordo, limitatamente ai compiti remunerati con la quota fissa per assistito già previsti dal presente accordo.
    Prima che queste linee guida e questi percorsi diagnostici rientrino fra i compiti remunerati con la quota fissa, devono essere definiti da gruppi di lavoro paritetici tra medici di medicina generale e l'Azienda Sanitaria e sperimentate per un periodo definito nell'ambito di un progetto obiettivo. Al termine di tale periodo di sperimentazione, le indicazioni emerse dal progetto obiettivo vengono esaminate dal comitato di cui all'articolo 10 del presente accordo, che si esprime sulla reale possibilità di traduzione delle sperimentazioni in relative linee guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.
  • i)  collaborazione, ognuno per le proprie competenze, con altre categorie professionali del sistema sanitario, come ad esempio servizio infermieristico del distretto, servizio di medicina di base e medici specialisti ospedalieri e del territorio.

Art. 27 (Compiti con compenso a quota variabile)

(1) Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, i compiti remunerati con quota variabile del compenso.

(2) I compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)  assistenza programmata al domicilio dell' assistito secondo l'allegato D;
  • b)  assistenza domiciliare integrata al domicilio dell' assistito secondo l'allegato E;
  • c)  assistenza programmata nelle residenze protette e nelle comunità di cui all' allegato F;
  • d)  le prestazioni aggiuntive di cui all' allegato B;
  • e)  visite occasionali;
  • f)  le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all' articolo 45 e articolo 46.

Art. 28 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio del paziente, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.

(2) La copertura assistenziale del medico di assistenza primaria nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.

(3) Per richieste telefoniche, il paziente può contattare il proprio medico nello studio professionale durante le ore di apertura dello stesso e, durante le altre fasce orarie, al recapito telefonico dotato di servizio di segreteria telefonica, comunicato al Comprensorio e/o al cellulare.

(4) Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il medico, valutata la situazione clinica in base alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dal paziente, identificata l'urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di medico di medicina generale, dovrà ricontattare il paziente nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri casi di interesse medico, l'obbligo di richiamare il paziente entro le ore 21.00 dello stesso giorno.

(5) Nelle rimanenti fasce orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(6) La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(7) A cura del Comprensorio la regolamentazione di cui al presente articolo è portata a conoscenza degli assistiti.

(8) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(9) Nelle giornate di sabato, il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(10) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

(11) I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

Art. 29 (Consulto con lo specialista)

(1) Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale del Comprensorio del paziente.

(3) Il consulto, previa autorizzazione del Comprensorio, può essere attuato, su richiesta motivata del medico di medicina generale, anche presso il domicilio del paziente.

(4) Il medico di medicina generale e lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi del Comprensorio.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 30 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)

(1) I Direttori dei Comprensori, sentito il Comitato consultivo del Comprensorio, su proposta del Coordinatore sanitario, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:

  • a)  il dovuto accesso del medico di medicina generale ai presidi ospedalieri;
  • b)  il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale. In particolare il Direttore del Comprensorio, deve garantire che il medico di medicina generale riceva dal reparto ospedaliero, al momento della dimissione, la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell' iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.

(2) Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno degli stessi.

(3) In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate anche ai fini di evitare dimissioni improprie, con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

(4) Per favorire l'accesso di cui al comma 1, lettera a) e comma 2, i Direttori dei Comprensori nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.

Art. 31 (Assistenza farmaceutica e modulistica)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

(2) Il medico può dar luogo alla prescrizione farmaceutica o al rinnovo della stessa anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta, nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei medici di medicina generale firmatarie della presente convenzione.

(5) La necessità dell'erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici, di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di presidi per diabetici viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante al Comprensorio. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dal Comprensorio secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.

(6) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati. All'atto della dimissione da strutture ospedaliere o dopo visita specialistica, è compito del medico ospedaliero o dello specialista convenzionato rilasciare apposita prescrizione dei farmaci ritenuti necessari al trattamento del paziente nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione dei farmaci.

(7) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione della prescrizione farmaceutica connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici.

Art. 32 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 29.

(3) Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o alla prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. Questo rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", prescrivendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere alle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

(7) Per quanto attiene i rapporti con i medici specialisti, la Provincia emana norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I successivi controlli programmati saranno proposti al medico di medicina generale.

(8) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

(9) La proposta di ricovero ordinario deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(10) Il modulario di cui all'articolo 31, salvo il disposto del successivo articolo 33, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. È utilizzato altresì per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza, sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati.

(11) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione degli accertamenti bio-umorali e strumentali, dei ricoveri, delle indagini specialistiche, dei farmaci e delle richieste di cure termali, connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta.

Art. 33 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)

(1) Le certificazioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, e all'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli previsti.

(2) Le certificazioni relative ad assenza dal lavoro rilasciate da medici diversi da quelli di medici di medicina generale, siano essi del servizio pubblico o liberi professionisti, sono valide ai fini della giustificazione dell'assenza del lavoratore dipendente per malattia, in quanto contenenti gli elementi identificativi del medico e del lavoratore e la prognosi, così come disposto dalla circolare INPS 99/96 del 13.05.1996.

(3) Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione.

(4) Le parti si impegnano ad attivare le opportune iniziative atte a rendere tali certificazioni valide a tutti gli effetti anche per tutti gli enti pubblici.

Art. 34 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)

(1) L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:

  • a)  assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili;
  • b)  assistenza domiciliare integrata;
  • c)  assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e comunità;

(2) L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere D, E ed F del presente accordo.

Art. 35 (Medicina di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi del Comprensorio, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso il Comprensorio e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla medicina di gruppo sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi, mediante avviso d'affiggere nello studio professionale, le forme e le modalità organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
  • c)  del gruppo possono far parte oltre ai medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico di medicina generale anche i medici che svolgono altre attività compatibili con il rapporto convenzionale di medico di medicina generale, nonché i medici che svolgono attività libero professionale fino a 5 ore settimanali.
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici – collocati nello stesso edificio, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti nella sede principale della medicina di gruppo;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di otto medici di medicina generale;
  • f)  ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascun partecipante al gruppo svolge la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico, pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  deve prevedersi la disciplina dell' esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
  • i)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • j)  in ogni caso deve essere assicurata la presenza nello studio per almeno 4 ore al giorno nel caso di 2 medici, 6 ore nel caso di 3 medici e 8 ore nel caso di 4 o più medici. La presenza dei medici in studio così come le ore di apertura dello stesso, devono essere distribuite equamente tra mattino e pomeriggio. Per due volte la settimana la medicina di gruppo garantisce la chiusura pomeridiana non prima delle ore 19.00. Per fascia oraria pomeridiana si intende la fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
  • k)  a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
  • l)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo, senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
  • m)  all' interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione di professionalità;
  • n)  la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici, viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

(2) I compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 42, comma 5, lettera h).

Art. 36 (Medicina in rete)

(1) Oltre alla medicina di gruppo è prevista la medicina in rete, per la quale valgono le stesse condizioni previste per la medicina di gruppo, ad eccezione delle condizioni indicate nelle lettere d) ed e) dell'articolo 35.

(2) La medicina in rete si caratterizza per:

  • a)  la distribuzione territoriale degli studi dei medici di medicina generale, non vincolati a sede unica, coerenti con l' articolazione territoriale dell'ambito territoriale.
  • b)  la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
  • c)  il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire l' accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti dell'associazione;
  • d)  il numero dei medici associati non può essere superiore a quattro.

(3) I compensi relativi alla medicina in rete sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 42, comma 5, lettera h).

Art. 37 (Interventi socio - assistenziali)

(1) Il medico di medicina generale sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltrechè alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali. Tali interventi rientrano nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

Art. 38 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)

(1) Il medico di medicina generale valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'effettuazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale. Tali note esplicative rientrano nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

Art. 39 (Visite occasionali)

(1) I medici di medicina generale sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I medici, tuttavia, prestano la propria opera in favore di cittadini che necessitino dell'assistenza medica per inderogabili prestazioni sanitarie.

(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:

  • -  visita ambulatoriale: fino a Euro 40,00
  • -  visita domiciliare: fino a Euro 60,00
  • -  Eventuali visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sono compensate direttamente dall' assistito a tariffa massima di Euro 80,00.

(4) E` fatto obbligo al medico informare l'assistito preventivamente degli oneri a suo carico e delle eventuali alternative.

(5) Eventuali visite relative a cittadini in età pediatrica residenti in Provincia di Bolzano e non in carico al medico di medicina generale, sono compensate direttamente dall'assistito con le tariffe previste dal comma 3, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e con la tariffa di Euro 65,00 se richieste nelle rimanenti fasce orarie.

(6) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B, erogate ai cittadini indicati nel comma 2 e 5, vengono notulate dal medico al Comprensorio.

(7) Le tariffe di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(8) In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, ai sensi delle vigenti norme, il cittadino straniero che esibisce la tessera europea assicurazione malattia usufruisce delle prestazioni previste dal Servizio sanitario provinciale con le modalità stabilite ai successivi commi 9, 10 e 11.

(9) In tal caso il medico notula al Comprensorio di iscrizione le anzidette prestazioni, annotando gli estremi della tessera europea assicurazione malattia, i dati anagrafici dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata, secondo le modalità impartite dal Comprensorio.

(10) Ove non in funzione il servizio di guardia turistica, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B, al medico sono riconosciuti i seguenti compensi:

  • -  Euro 40,00 per le visite ambulatoriali ed Euro 60,00 per le visite domiciliari;
  • -  Euro 80,00 per le visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

(11) Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.

(12) Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

Art. 40 (Libera professione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo, i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione anche nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.

(2) L'attività libero professionale non riguardante singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale, deve essere esercitata in orari diversi da quelli dichiarati relativi allo svolgimento dell'attività convenzionata.

(3) Salvo quanto previsto all'articolo 39, per lo svolgimento di attività libero professionale nei confronti di pazienti non iscritti fra i propri assistiti, il medico deve usare il ricettario privato. Le prestazioni iniziate in regime libero professionale sono da portare a termine come tali.

(4) L'attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente.

Art. 41 (Informazioni al pubblico)

(1) Il Comprensorio si adopera mediante comunicati a mezzo stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del medico di assistenza primaria e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.

(2) Nella sala d'attesa dovrà essere esposto l'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e l'elenco dei principali diritti e doveri del paziente e del medico.

Art. 42 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei Medici di Medicina Generale è costituito:

  • a)  dalla quota fissa annua del compenso per assistito("Onorario Professionale");
  • b)  dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari).

(2) La quota fissa annua del compenso per assistito in vigore al 31 dicembre 2007 è riportata nell'allegato A. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 la predetta quota è aumentata nella misura del tasso d'inflazione relativo al secondo semestre 2007, accertato dall'Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT).

(3) In aggiunta alla quota fissa di cui al comma 2, al medico di scelta è corrisposto un compenso aggiuntivo annuo di Euro 15,83 per ciascun assistito, che abbia compiuto il 75° anno di età, a prescindere dall'anzianità di laurea del medico.

(4) Quota variabile del compenso :

Ai medici di medicina generale, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:

  • a)  compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive;
  • b)  compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili e per assistenza domiciliare integrata;
  • c)  maggiorazione per zone disagiatissime;
  • d)  indennità di collaborazione informatica;
  • e)  indennità di collaboratore di studio medico;
  • f)  indennità di bilinguismo;
  • g)  compenso per progetti obiettivo;
  • h)  compensi per attività in forma associativa.

(5) A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare dei vari compensi definiti al comma 4 è determinato come segue:

  • a)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
    Ai medici spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 39 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B).
  • b)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere D), E) e F) del presente accordo. L'entità complessiva della relativa spesa è definita annualmente dalla Giunta Provinciale tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previa accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui agli allegati D), E) e F) non possono comunque superare il 100 per cento della quota fissa annua del compenso. I compensi di cui agli allegati D) ed E) sono liquidati previa compilazione dei modelli 03.90.023 -11/95 -C.S./382 o equivalenti.
  • c)  Maggiorazioni per zone disagiatissime
    Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissima sede, per un periodo di 2 anni, un'indennità mensile di Euro 611,86. Al raggiungimento del numero di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi tale indennità verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 per cento dell'onorario professionale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, cioè un minimo di un ora per ogni 100 assistiti, con almeno due accessi a settimana per i comuni fino a 500 residenti e con almeno tre accessi per i comuni con più di 500 residenti.
  • d)  Indennità di collaborazione informatica
    I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato, al momento della entrata in vigore del presente Accordo, entro la fine dell'anno 2009 sono obbligati a gestire mediante apparecchiature e programmi informatici la scheda sanitaria individuale del paziente ad uso esclusivo del medico, ad elaborare dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, a stampare almeno il 70 per cento sia delle prescrizioni farmaceutiche che degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali. Al medico è corrisposta una indennità forfettaria mensile di Euro 183,56, previa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove non già rilasciata. Inoltre i medici che percepiscono questa indennità devono possedere un indirizzo di posta elettronica e comunicarlo al Comprensorio. Queste disposizioni non si applicano ai medici che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo hanno un'anzianità di laurea superiore ai 30 anni. Il medico è tenuto a comunicare al Comprensorio tempestivamente ogni variazione riguardante la collaborazione informatica ed i compiti ed obblighi che ne derivano.
  • e)  Indennità di collaboratore di studio medico
    Ai medici di medicina generale che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, per almeno 10 ore sono corrisposte le seguenti indennità:
    • 1)  per un collaboratore assunto per almeno 10 ore a settimana 2,00 Euro all' anno per assistito; l'indennità comunque non può essere inferiore all'importo di 122,37 Euro mensili;
    • 2)  per un collaboratore assunto per almeno 15 ore a settimana 2,50 Euro all' anno per assistito; l'indennità comunque non può essere inferiore all'importo di 183,56 Euro mensili;
    • 3)  il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio, ove non già presentata. Il medico è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante il collaboratore di studio medico al Comprensorio.
  • f)  Indennità di bilinguismo
    Ai medici di medicina generale già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, è riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 206,29 Euro mensili.
  • g)  Compenso per progetti obiettivo
    Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia una somma da destinare a progetti obiettivo e a progetti pilota nell'ambito della Medicina Generale, a cui i medici di medicina generale possono liberamente partecipare. Tale somma è determinata dalla Provincia in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Tale importo è distribuito ad inizio anno solare ad ogni Comprensorio in base al numero degli assistiti iscritti negli elenchi dei Medici di Medicina Generale di ogni singolo Comprensorio, per il raggiungimento dei propri obiettivi a livello comprensoriale. I progetti obiettivo completamente formulati devono essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno al rispettivo Comprensorio, Direzione Territoriale. Di norma entro il 31 ottobre il comitato di cui all'articolo 9 identifica i progetti obiettivo da attivare per l'anno successivo tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale o tra quelli proposti dal Comprensorio sanitario, dalle Società Culturali di Medicina Generale e dai Sindacati firmatari del presente accordo. Tali progetti obiettivo sono soggetti ad approvazione da parte del Direttore del Comprensorio. I risultati ottenuti verranno comunicati all'Assessorato alla Sanità a progetto concluso. Progetti obiettivo straordinari possono essere concordati ed attivati a livello di comprensorio anche al di fuori dei termini previsti.
  • h)  Compensi per attività in forma associativa
    Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'articolo. 35 rispettivamente sotto forma di medicina in rete ai sensi dell'articolo 36, è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 7,00 rispettivamente Euro 4,70. I compensi per la medicina in rete e la medicina in gruppo non sono cumulabili.

(6) I compensi di cui al comma 2, (onorario professionale) ed al comma 3 (compenso aggiuntivo per assistiti oltre 75 anni) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui ai commi 4 e 5 (quota variabile), sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Le variazioni di retribuzione relativa ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del medico saranno effettuate il 1° del mese successivo al mese del passaggio di fascia per anzianità. Tutti i compensi annuali riconosciuti per assistito sono frazionabili in ratei mensili ed in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

Art. 43 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)

(1) Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 1999 per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui all'articolo 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, calcolato sulla base di tutti i compensi previsti dal presente accordo.

(2) Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo 151/2001, con decorrenza 01.01.2008 è posto a carico del servizio pubblico un onere pari all'aliquota prevista negli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. L'importo è da calcolarsi secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 4 dell'accordo collettivo nazionale approvato con intesa della Conferenza Stato-Regioni 23-03-2005. Quale base imponibile si utilizza la quota fissa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a) del presente accordo provinciale.

(3) Con le stesse cadenze previste nell'accordo collettivo nazionale, il Comprensorio versa i contributi di cui al comma 2 all'ENPAM affinchè provveda a riversarli alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.

(4) Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi di infortunio e malattia con residua invalidità permanente e/o inabilità all'esercizio dell'attività professionale, è costituito un specifico fondo alimentato dai contributi volontari da parte dei medici aderenti.

(5) Sentito l'ENPAM il Comprensorio provvede alla ritenuta fissa per ciascun medico che aderisce al fondo e versa all'ENPAM le relative contribuzioni, in concomitanza di tutti gli altri versamenti all'ENPAM previsti.

(6) Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono le procedure per la costituzione del fondo di cui al comma 4.

Art. 44 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)

(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione del Comprensorio, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base, procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

(2) I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione. Tale attività rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

Art. 45 (Prestazioni e attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, sentita la commissione di cui all'articolo 10, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica le prestazioni e le attività aggiuntive a cui i medici di medicina generale possono volontariamente aderire, individuate tra le seguenti:

  • -  assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali;
  • -  processi assistenziali riguardanti malattie sociali (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.);
  • -  sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
  • -  partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale;
  • -  prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall' accordo prov.le allegato B) parte "A" e "B";
  • -  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo ecc.) nei confronti dei singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  • -  attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane;
  • -  partecipazione a procedure di verifica di qualità;
  • -  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
  • -  attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione;

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, ed i Comprensori competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici di medicina generale partecipanti a tali attività integrative.

(3) La commissione provinciale di cui all'articolo 10 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana le linee guida di riferimento per il periodo successivo.

(4) L'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è regolamentata come da allegato I).

Art. 46 (Forme organizzative innovative: equipes territoriali)

(1) Il Comprensorio può proporre autonomamente e/o su indicazione di medici aderenti alla medicina di gruppo la costituzione in via sperimentale e con la partecipazione volontaria dei medici, di forme organizzative complesse innovative (equipes territoriali) ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, in grado di sviluppare meccanismi di coordinamento ed integrazione aziendale e di garantire le migliori risposte al bisogno di salute degli assistiti.

(2) Devono costituire momento organizzativo della medicina generale e delle altre professionalità presenti nel distretto per l'erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, provinciale e aziendale.

(3) Possono farne parte sia medici di medicina generale che pediatri di libera scelta che devono garantire l'integrazione con le figure professionali deputate alla continuità assistenziale, all'assistenza specialistica ambulatoriale, all'assistenza infermieristica e riabilitativa ambulatoriale e domiciliare, all'assistenza socio-sanitaria integrata, secondo programmi elaborati dal Comprensorio e concordati.

(4) Sono organismo operativo del distretto e come tali trovano preferibilmente sede nelle strutture distrettuali del Comprensorio, il quale mette a disposizione direttamente o indirettamente tramite accordi con altri soggetti, locali, attrezzature e personale necessario per il conseguimento degli obiettivi e programmi della sperimentazione, secondo accordi contrattuali la cui definizione viene demandata a specifica contrattazione tra rappresentanti dei medici partecipanti ed il Comprensorio, sentite le OOSS.

Art. 47 (Trattamento economico per la partecipazione a equipes territoriali)

(1) Ai medici di medicina generale partecipanti alle forme organizzative sperimentali di cui all'articolo 46 spetta il trattamento economico previsto per i medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo. Eventuali ulteriori incentivi economici sono demandati alla contrattazione con il Comprensorio che potrà utilizzare per questo i fondi di cui all'articolo 42, comma 4, letter G).

Art. 48 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.

(2) Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola o di associazionismo medico, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

(3) Il Comprensorio può con determinazione del Direttore di Comprensorio istituire il sistema di continuità assistenziale previsto per Bolzano ed i comuni limitrofi anche in altre zone del territorio provinciale.

Art. 49 (Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi)

(1) Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Frazione di Cardano (Comune di Cornedo), Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano e Vadena, il Comprensorio garantisce il servizio di continuità assistenziale, con l'istituzione del Servizio di Guardia Medica "in forma attiva", applicando il compenso di Euro 22,35 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta.

(2) Il servizio di continuità assistenziale "in forma attiva" è disciplinato come segue:

(3) Il Comprensorio ai sensi degli articoli 2222 e ss. del codice civile conferisce un incarico libero professionale, senza vincolo di subordinazione, ad un medico avente i requisiti di cui al comma 19. Il medico si impegna a prestare il servizio di continuità assistenziale attraverso interventi telefonici, ambulatoriali e/o domiciliari per le urgenze notturne festive e prefestive dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali. Il turno massimo è di 12 ore.

(4) Il medico incaricato deve essere presente fin dall'inizio del turno in servizio attivo nella sede assegnatagli dal Comprensorio. Durante il turno di guardia il medico effettua al più presto tutti gli interventi ritenuti appropriati, in relazione al quadro clinico prospettato dall'utente.

(5) Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere agli atti. Per ciascuna chiamata deve essere rilevato:

  • a)  nome, cognome, età e indirizzo dell' assistito;
  • b)  generalità del richiedente ed eventuale relazione con l' assistito nel caso che sia persona diversa;
  • c)  ora della chiamata;
  • d)  eventuale sintomatologia riferita e/o diagnosi prospettata;
  • e)  ora dell' intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.

(6) Per le prestazioni effettuate, il medico in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo fornito dal Comprensorio, di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del Servizio.

(7) Il medico utilizza ricettari del Sistema Sanitario Provinciale, con timbro del Servizio di Guardia Medica, fornitogli dal Comprensorio per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti in materia. E'inoltre obbligo del medico la constatazione di decesso.

(8) Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dell'incarico, salvo ogni altra iniziativa di competenza del Comprensorio.

(9) Il Direttore del Servizio di Medicina di Base/Distretti Sanitari o un suo delegato procede all'assegnazione dei turni in base alle esigenze del Servizio, tenendo conto del turn-over dei medici incaricati addetti al Servizio.

(10) Qualora il medico fosse impossibilitato a coprire il turno assegnatogli, sarà sua cura provvedere personalmente alla propria sostituzione attraverso uno degli altri medici incaricati, dandone tempestiva comunicazione al Comprensorio. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce motivo di immediata risoluzione dell'incarico.

(11) Il Comprensorio mette a disposizione del medico i beni e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'incarico, che il medico consegnatario ha l'obbligo di utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia, come previsto dall'articolo 1804 del codice civile.

(12) Il Comprensorio mette a disposizione del medico di turno la vettura di servizio per assolvere alle visite domiciliari.

(13) Nelle automobili di servizio messe a disposizione dal Comprensorio al medico durante la continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi viene installato un sistema GPS. Il Comprensorio dispone dei tempi necessari, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, per implementare i sistemi tecnici di cui al presente comma.

(14) Il Comprensorio garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali per la sosta e il soggiorno dei medici, nonché di servizi igienici.

(15) Il Comprensorio provvede inoltre ad intervenire nei confronti dei medici inadempienti alle norme del presente accordo secondo le procedure individuate nell'articolo 11.

(16) I medici incaricati sono tenuti a collaborare con le strutture dirigenziali del Servizio di Medicina di Base del Comprensorio in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo. Il medico in servizio, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza ed un'efficace integrazione delle professionalità operanti nel territorio, interagisce con il medico di fiducia e con le strutture comprensoriali.

(17) Il medico può recedere dal contratto stipulato con il Comprensorio, rispettando un termine di preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.

(18) Il Comprensorio garantisce al medico, alle condizioni previste dalla "polizza responsabilità contro terzi" aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile e professionale del medico per danni involontariamente causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione del presente accordo, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave.

(19) Il Comprensorio si impegna a definire di comune accordo con l'Ordine dei medici dei criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi nel servizio di guardia medica, criteri che saranno soprattutto di natura professionale (titoli di specializzazione, certificazioni di servizio, corsi di formazione ecc).

(20) Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di Euro 2,13 L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.

(21) Qualora il Comprensorio non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta del Comprensorio, un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.

(22) Per adeguarsi retroattivamente alle aliquote contributive previste a livello nazionale con decorrenza 1° gennaio 1999 su tutti i compensi di cui all'articolo 58, comma 1 del D.P.R. 484/96 e con decorrenza 1° gennaio 2000 sui compensi di cui al presente articolo il Comprensorio versa con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15.10.1976 e successive modificazioni, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con analoghe cadenze, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

(23) Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2008 sul compenso orario omnicomprensivo il Comprensorio versa alla fondazione ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un onere pari all'aliquota prevista negli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione alla legge 379/90.

Art. 50 (Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali)

(1) Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale ed altri sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:

  • a)  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali;
  • b)  continuità assistenziale festiva e prefestiva.

(2) Per le forme di continuità assistenziale indicate nel presente articolo gli assistiti chiamano il numero d'emergenza 118. L'operatore in servizio trasferisce la chiamata al medico di medicina generale.

Art. 51 (Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)

(1) La continuità assistenziale notturna nei giorni feriali si svolge con le seguenti modalità:

  • a)  da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
  • b)  a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, sotto forma di associazionismo medico con un massimo di 5 medici;

(2) Il compenso spettante a decorrere dal 1 gennaio 2008 ammonta a:

  • a)  Euro 73,42 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio;
  • b)  Euro 116,25 per notte per medico, se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma di turno.
  • c)  Se il servizio viene svolto a turno:
    Euro 134,61 (2 medici);
    Euro 159,09 (3 medici);
    Euro 183,56 (4 medici);
    Euro 208,02 (5 medici) per notte.

(3) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B vengono notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(4) Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente al Comprensorio e al Servizio 118 quale forma di continuità assistenziale notturna egli intenda esplicare.

(5) Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti al servizio 118.

(6) Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato al Comprensorio di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.

(7) Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2. mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.

Art. 52 (Continuità assistenziale festiva e prefestiva nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)

(1) In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno - gratuitamente a favore dei cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale - da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa. La remunerazione delle visite richieste da cittadini non iscritti al servizio sanitario provinciale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 8, 9,10 e 11 del presente contratto.

(2) Con decorrenza 1° gennaio 2008 il compenso orario spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a Euro 16,70.

(3) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B vengono notulate dal medico al Comprensorio.

(4) Per adeguarsi retroattivamente alle aliquote contributive previste a livello nazionale con decorrenza 1° gennaio 1999, sui compensi di cui agli artt. 51 e 52 ed eventuali compensi per prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B), il Comprensorio versa con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15.10.1976 e successive modificazioni, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con analoghe cadenze e modalità previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale;

(5) Il Comprensorio versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo analogo a quanto previsto nell'accordo collettivo nazionale sui compensi di cui agli articoli 51 e 52, affinchè questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza e puerperio, anche in relazione alla legge 379/90.

(6) I Comprensori provvederanno alla comunicazione dei nominativi dei medici di turno al servizio d'emergenza 118.

Art. 53 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)

(1) Il Comprensorio deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempre che l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo.

(2) Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

  • c)  Euro 775.000,00 per morte od invalidità permanente;
  • d)  Euro 52,00 giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni.

(3) La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 54 (Assistenza ai turisti)

(1) I Comprensori attivano nei maggiori centri turistici nei periodi di maggiore afflusso turistico un servizio stagionale di assistenza medica ai villeggianti (servizio di guardia medica turistica), applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3788 del 20.06.1988 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Riguardo ai compiti e obblighi del medico incaricato e alle competenze del Comprensorio vale quanto previsto all'articolo 49 relativo al servizio di guardia medica in forma attiva, ad eccezione dei commi 12 e 13.

(3) Il medico incaricato si impegna a riscuotere in nome e per conto del Comprensorio le tariffe previste per le prestazioni erogate.

(4) Eventuali prestazioni richieste al medico di medicina generale saranno assoggettate alla regolamentazione delle visite occasionali di cui all'articolo 39.

(5) Le prestazioni effettuate a favore dei cittadini in possesso della tessera europea di assicurazione malattia devono essere notulate al Comprensorio alle condizioni ed alle tariffe di cui all'articolo 39.

Art. 55 (Obbligatorietà delle prestazioni)

Le norme contenute nel presente accordo sono vincolanti nei confronti dei medici di medicina generale della Provincia di Bolzano, con libertà di adesione alle iniziative previste dagli articoli 27, 2° comma lettere a) e c), 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51 e 52.

Art. 56 (Disapplicazione dei vecchi accordi)

(1) Con l'entrata in vigore del presente Accordo sono disapplicati i seguenti Accordi:

  • a)  Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 18 ottobre 1999, n. 4504;
  • b)  Accordo integrativo all' Accordo a livello provinciale dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 17 gennaio 2000, n. 46;

(2) Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessano di aver efficacia:

  • a)  la disposizione contenuta nella deliberazione della Giunta Provinciale 14 aprile 2003, n. 1148 riguardante l' applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettera C) dell'accordo collettivo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con deliberazione n. 4504 del 18 ottobre 1999;
  • b)  la disposizione contenuta nella deliberazione della Giunta Provinciale 25 marzo 2002, n. 950 riguardante la modifica della procedura di assegnazione dell' importo previsto dall'accordo vigente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per la realizzazione di progetti obiettivo nell'ambito della medicina generale di cui all'articolo 44, lettera G) dell'accordo collettivo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con deliberazione n. 4504 del 18 ottobre 1999;
  • c)  la delibera della Giunta provinciale n. 641 del 10.03.2003 "Remunerazione per l' assistenza medica agli ospiti delle case di riposo e centri di degenza – applicazione del comma 2 dell'allegato G) del vigente accordo collettivo dei medici di medicina generale".

Art. 57 (Norme finali)

Norma finale n. 1: I sanitari che risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con il Comprensorio sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

Norma finale n. 2: Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo o su problematiche riguardanti l'applicazione di talune regole o istituti, le parti firmatarie si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente la questione. A tal fine la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Norma finale n. 3: Le parti convengono che per la durata del presente accordo o comunque fino a quando si procederà a successiva elezione di nuovi rappresentanti medici, vengano confermati i componenti medici dei Comitati di cui agli articoli 9 e 10 attualmente in carica.

Norma finale n. 4: Le parti concordano che, ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 26, 2° comma, lettera e), dovrà essere specificata dall'Ente richiedente il tipo di attività sportiva svolta. Si precisa inoltre che nel concetto di "attività sportiva non agonistica" non rientrano le attività ludiche e spontanee (ad esempio gite o feste scolastiche) e le lezioni di educazione fisica rientranti queste ultime nei programmi scolastici e aventi diversa regolamentazione.

Norma finale n. 5: Le parti concordano che eventuali temporanei e saltuari malfunzionamenti relativi a problemi tecnici di telefoni cellulari e/o apparecchiature di segreteria non siano passibili di contestazione al medico di medicina generale, ma solo esclusivamente di segnalazione.

Norma finale n. 6: Le parti si impegnano a definire in un accordo separato le modalità dell'ulteriore informatizzazione degli studi dei medici di medicina generale e le modalità dell'utilizzo di una smart card da parte dei pazienti.

Norma finale n. 7: Ai sensi dell'articolo 42, lettera C) i seguenti comuni sono disagiatissime sedi: Anterivo, Trodena Lauregno, Proves, Senale - S. Felice, Moso in Passiria, Predoi.

Art. 58 (Norme transitorie)

Norma transitoria n. 1: Previa richiesta orale di un genitore o del legale rappresentante ai Comprensori competenti, i minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.

Norma transitoria n. 2: Viene confermata la commissione in carica disciplinante i rapporti tra l'èquipe ospedaliera e i medici di medicina generale.

Norma transitoria n. 3: Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici del presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.

ALLEGATO B (artt. 27 e 39)
Prestazioni aggiuntive

(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato B nel "nomenclatore tariffario. I medici di medicina generale si impegnano ad eseguire tali prestazioni negli studi medici o a domicilio, secondo scienza e coscienza.

(2) Il Comprensorio, con modalità da individuare e concordare in loco nell'ambito del comitato di cui all'articolo 9, si impegna a gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi provenienti da attività di assistenza sanitaria, assumendosene l'onere economico.

(3) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni aggiuntive sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(4) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere/dovere del Comprensorio di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per l'effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

(5) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico invia entro la fine del mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, numero del codice fiscale e firma dell'assistito. Eventuali riepiloghi inviati oltre il limite fissato nella prima frase del presente comma, vengono liquidati entro i sei mesi successivi alla data di presentazione.

(6) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi, ad esclusione di quelli previsti alla lettera B), indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può essere messo a carico dell'assistito.

(7) I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(8) Il Comprensorio, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 10, che deve altresì quantificarne la retribuzione, può identificare ulteriori prestazioni aggiuntive da inserire nel nomenclatore tariffario.

Nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione      Tariffe

1. Prima medicazione           27,53

2. Medicazione e sutura di ferita superficiale      45,87

3. Successive medicazioni          18,35

4. Rimozione di punti di sutura e medicazione      27,53

5. Cateterismo uretrale nell'uomo         36,71

6. Cateterismo uretrale nella donna         18,35

7. Tamponamento nasale anteriore         18,35

8. Fleboclisi (unica eseguibile in caso di intervento di urgenza)   27,53

9. Vaccinazione antitetanica           13,76

10.Iniezione sottocutanea desensibilizzante (*)      18,35

11. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico
(solo su pazienti non ambulanti)        9,17

12. Rimozione corpo estraneo dall'occhio       27,53

13. Asportazione tappo di cerume         13,76

14. Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi)       18,35

15. Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione)   13,76

16. Vaccinazioni non obbligatorie (***)      13,76

17. Ciclo aereosol o inalazioni caldo umide nello studio
professionale del medico (per prestazione singola) (**)   2,75

18. Iniezione endovenosa           13,76

19. Prescrizione e collaudo di presidi nei limiti delle
disposizioni vigenti           10,00

20. incisione e svuotamento di raccolte cutanee superficiali   45,15

B) Prestazioni aggiuntive retribuite sia singole (per il chiarimento del quesito diagnostico o il monitoraggio di patologie) che programmate (nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 45). A titolo esemplificativo:
Anziani:

- test psicoattitudinali

- test per valutazione di abilità e di socializzazione

- test verbali e non, per valutazione cognitiva

Prevenzione , diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

- patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi

- patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);

- neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavanda vescicale, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico;

- patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;

- patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (***)

- patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uruflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;

- pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(**) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

(***) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede provinciale o di Comprensorio. Per la conservazione del vaccino che è fornito dal Comprensorio, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione al Comprensorio. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui all'articolo 42, comma 5, lettera b).

ALLEGATO C (art. 32)

Scheda di accesso in ospedale

Caro collega,

invio in ospedale ...........paziente signor....................................................................................

............................................................................................................................................

1. Motivo del ricovero  ........................................................................................................

      ........................................................................................................

      ........................................................................................................

2. Accertamenti eventualmente effettuati e terapia

praticata in atto    ........................................................................................................

      ........................................................................................................

      ........................................................................................................

3. Dati estratti dalla scheda sanitaria  ................................................................................

        ............................................................................................

        ............................................................................................

        ............................................................................................

Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.

...................................., lì .....................................

            Dott. ............................................................

Recapito telefonico....................................................

ALLEGATO D (artt. 27 e 34)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili

Art. 1 (Prestazioni domiciliari)

(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

  • -  monitoraggio dello stato di salute dell' assistito;
  • -  controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
  • -  indicazione al personale infermieristico per l' effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
  • -  indicazioni ai familiari, o al personale addetto all' assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
  • -  indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dal Comprensorio;
  • -  collaborazione con il personale dei servizi sociali dell' Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
  • -  predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
  • -  attivazione degli interventi riabilitativi;
  • -  tenuta al domicilio di un' apposita scheda degli accessi fornita dal Comprensorio sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)

(1) Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare quali ad esempio:

  • a)  impossibilità permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
  • b)  impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in piano alto e senza ascensore);
  • c)  impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
    • -  insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
    • -  insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
    • -  arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
    • -  gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
    • -  cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
    • -  paraplegici e tetraplegici.

Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)

(1) La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal medico di medicina generale, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalla famiglia.

(2) Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di medicina generale con precisazione del numero degli accessi.

(3) Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché la necessità di eventuali supporti di personale.

(4) Al fine di fornire al Responsabile del Servizio Medicina di Base o suo delegato la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di medicina generale emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

(5) L'esame del programma da parte del medico del Comprensorio deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

(6) In caso di discordanza sul programma da parte del responsabile del Servizio di Medicina di Base, questi è tenuto a comunicarlo tempestivamente al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali. Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l'approvazione.

Art. 4 (Rapporti con il distretto)

(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il responsabile Servizio di Medicina di Base concordano:

  • A)  la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell' assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
  • B)  la periodicità quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell' intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
  • C)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5 (Compenso economico)

(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso ammontante a 30,59 Euro per accesso e il pagamento di eventuali prestazioni aggiuntive erogate.

(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Il medico segnala al Comprensorio tramite apposito riepilogo, il cognome e il nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. Il pagamento delle prestazioni deve avvenire entro 50 giorni dalla consegna del riepilogo, che di norma deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Se il riepilogo viene consegnato al Comprensorio dopo il 10 del mese, la consegna si intende effettuata il mese successivo.

(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8 (Verifiche)

(1) Il Responsabile del Servizio Medicina di Base o suo delegato ed i coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

ALLEGATO E (artt. 27 e 34)
Assistenza domiciliare integrata

Art. 1 (Garanzia dell'assistenza domiciliare integrata)

(1) I medici di medicina generale garantiscono l'assistenza domiciliare integrata.

(2) Nei seguenti casi il medico è esonerato, su richiesta, dalla prestazione dell'assistenza domiciliare integrata:

  • a)  gravi motivi familiari e/o personali, ambedue da valutare dal Comitato di cui all' articolo 9;
  • b)  motivi di salute
  • c)  stato di gravidanza

(3) Il medico può assistere al massimo tre pazienti in assistenza domiciliare integrata e non gli può essere richiesto di effettuare un numero complessivo di accessi domiciliari maggiore di tre al giorno. Il medico ed il Comprensorio possono di comune accordo prescindere da questi due limiti.

Art. 2 (Prestazioni)

(1) L'assistenza domiciliare integrata è realizzata mediante l'integrazione tra diversi professionisti operanti sul territorio, in un sistema integrato, anche di prestazioni, che complessivamente offra una risposta globale al bisogno di salute della persona non autosufficiente ed è svolta assicurando le seguenti prestazioni:

  • -  di medicina generale;
  • -  di medicina specialistica;
  • -  infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
  • -  di assistenza psicologica
  • -  di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente Servizio sociale.

(2) Se un medico di medicina generale per giustificati motivi non può garantire l'assistenza domiciliare integrata ad un suo paziente, questo può scegliere un altro medico disponibile a garantire tale servizio.

Tale scelta può essere effettuata dal paziente in deroga al massimale di scelte e previo consenso scritto del medico disponibile ad effettuare l'assistenza domiciliare integrata.

(3) Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.

(4) L'assistenza può essere sospesa per giustificati motivi sia dal medico di medicina generale che dal Comprensorio, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente

Art. 3 (Livelli di Assistenza domiciliare integrata)

(1) L'assistenza domiciliare si articola in due livelli.

L'assistenza domiciliare di primo livello è caratterizzata dall'intervento del Medico di Medicina Generale e di un ulteriore professionista sanitario del distretto. È previsto anche l'intervento integrato di un operatore sociale del distretto quando ciò sia ritenuto necessario e vi sia accordo dell'assistito o dei familiari.

(2) L'assistenza domiciliare di secondo livello è caratterizzata dall'intervento di più figure professionali secondo Protocolli operativi ed assistenziali definiti per specifiche patologie e concordati tra le rappresentanze sindacali e scientifiche e dei Comprensori.

(3) L'attivazione di tale forma di assistenza domiciliare si riferisce a:

  • -  nutrizione enterale e parenterale totale;
  • -  ossigenoterapie a lungo termine o ventilodipendenze;
  • -  malati terminali;
  • -  incidenti vascolari acuti
  • -  gravi fratture in anziani;
  • -  forme psicotiche acute gravi;
  • -  riabilitazione di vasculopatici;
  • -  riabilitazione in neurolesi;

(4) Tutti i Protocolli devono definire le modalità organizzative ed operative per la dimissione protetta dalle strutture ospedaliere. Per altre patologie potranno essere definiti con la stessa procedura ulteriori protocolli operativi.

Art. 4 (Procedure per l'attivazione)

(1) Il Medico di Medicina generale, il responsabile del reparto ospedaliero con congruo anticipo rispetto alla dimissione, i servizi sociali o i familiari del paziente segnalano la necessità di attivazione dell'assistenza domiciliare integrata al Medico di Medicina generale o al responsabile del Servizio di Medicina di Base.

(2) Il Medico di Medicina generale e il responsabile del Servizio di Medicina di Base o un suo delegato concordano sulla necessità e sulle possibilità tecniche di attivazione dell'ADI.

(3) Il Medico di Medicina Generale ed il responsabile del Servizio di Medicina di Base o un suo delegato, in base ai Protocolli operativi ed assistenziali, concordano:

  • a)  la durata presumibile del periodo di erogazione dell' assistenza integrata;
  • b)  la tipologia degli altri operatori sanitari coinvolti;
  • c)  la segnalazione della necessità di intervento di operatori del servizio sociale al responsabile distrettuale;
  • d)  la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
  • e)  momenti di verifica comune all' interno del periodo di effettuazione del servizio.

(4) Il Medico di Medicina generale nell'ambito del piano di interventi:

  • -  ha la responsabilità sanitaria del paziente;
  • -  utilizza la scheda degli accessi fornita dal Comprensorio presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari e sociali riportano i propri interventi;
  • -  attiva le eventuali consulenze specialistiche e gli interventi infermieristici programmati;
  • -  coordina gli operatori sanitari per rispondere ai bisogni del paziente.

Art. 5 (Retribuzione)

(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso ammontante ad Euro 42,82 per accesso per l'assistenza integrata di primo livello ed Euro 55,00 per accesso per l'assistenza integrata di secondo livello, oltre al pagamento delle eventuali prestazioni aggiuntive erogate.

(2) Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le scadenze stabilite.

(3) Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

(4) Vale come accesso anche la presa in carico del paziente presso l'ospedale.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Il medico segnala al Comprensorio tramite apposito riepilogo, il cognome e il nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Previo riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, il pagamento delle prestazioni deve avvenire entro 50 giorni dalla consegna del riepilogo, che di norma deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Se il riepilogo viene consegnato al Comprensorio dopo il 10 del mese, la consegna si intende effettuata il mese successivo.

(3) Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio del Comprensorio per la liquidazione.

(4) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti;

(5) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.

Art. 8 (Riunioni periodiche)

(1) Il Responsabile del Servizio Medicina di Base o un suo delegato promuove una riunione trimestrale con i coordinatori dei distretti e con i membri del Comitato consultivo del Comprensorio al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.

(2) Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.

(3) Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.

Art. 9 (Verifiche)

(1) Il Responsabile del Servizio Medicina di Base o un suo delegato ed i coordinatori del distretto possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

ALLEGATO F (artt. 27 e 34)
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e comunità

Per residenze protette si intendono i centri di degenza, le case di riposo con reparti di degenza annessi e le case di riposo di cui all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano stipulato con il Comprensorio una convenzione ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

  • 1)  Per l' istituzione di raccordo tra ospedale e territorio sita a Sarentino sarà stipulato un accordo a livello comprensoriale ad hoc tra i sindacati firmatari del presente accordo ed il Comprensorio di Bolzano. Sino alla stipula di questo accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Allegato F del precedente accordo collettivo provinciale.
  • 2)  Assistenza medica ai pazienti dichiarati non autosufficienti ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 2961 del 3 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.
    Per l'assistenza medica agli iscritti non autosufficienti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994, ai medici di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico, viene riconosciuto il compenso di Euro 39,78 mensili per ogni paziente per il quale sussiste lo stato di non autosufficienza media o grave e il pagamento di eventuali prestazioni aggiuntive erogate.
    Per le persone non ambulabili, ospiti di case di riposo e centri di degenza, per le quali sussiste lo stato di autosufficienza o non autosufficienza lieve, potrà essere richiesta, in via eccezionale, l'autorizzazione all'erogazione di assistenza programmata domiciliare ai sensi dell'allegato D) del presente accordo collettivo.
    Se l'assistenza medica nelle dette strutture viene garantita da più medici di medicina generale la rispettiva quota mensile va ripartita tra gli stessi secondo accordi presi tra di loro e comunicati al Comprensorio. Gli accessi di assistenza avvengono in base alle necessità ed includono anche i colloqui con il personale specializzato ed i dirigenti delle strutture.
    Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
    Quando i medici di medicina generale saranno disponibili ad assistere secondo le modalità di cui sopra i pazienti delle sopraccitate strutture – anche in ambito cittadino – le modalità di cui sopra saranno estese a tutto l'ambito provinciale.
    In alternativa alle modalità di cui al punto 2) del presente allegato F) il Comprensorio– previo accordo con il centro di degenza/la casa di riposo - può unilateralmente sospendere le scelte effettuate dagli ospiti in stato di non autosufficienza media o grave ai sensi della delibera della Giunta provinciale di data 03.09.2001, n. 2961. In tal caso la quota fissa di cui al punto 1 dell'articolo 42, la quota fissa per gli assistiti sopra il 75° anno di età, il compenso per i pazienti in stato di non autosufficienza media o grave nonché gli importi delle prestazioni aggiuntive non spettano al medico la cui scelta è stata sospesa. I fondi risparmiati in questo modo sono destinati al conferimento di un incarico preferibilmente ad uno o piú medici di medicina generale che provvede all'assistenza degli ospiti in stato di non autosufficienza media o grave.

Allegato G (artt. 5 e 15)

Dichiarazione informativa
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................., nato a................................

il .......................,.......residente in Via/Piazza ..............., n. ..... iscritto all'albo dei ...............................

della Provincia di ................... ai sensi e agli effetti dell'articolo 47, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

dichiara formalmente di

1. essere –non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):

Soggetto: .....................................................ore settimanali .............................................................

Via .............................................................Comune di ...................................................................

Tipo di rapporto di lavoro .................................................................................................................

Periodo: dal .....................................................................................................................................

2. Essere – non essere (titolare) di incarico come medico di medicina generale con massimale di n. ...........

scelte e con n. ....................scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di.....................

Comprensorio/Azienda ......................................................................................................................

3. essere – non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta con massimale di n. ......

..................scelte

Periodo: dal ......................................................................................................................................

4. essere – non essere (1) titolare di incarico a tempo pieno indeterminato a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale e convenzionato interno: (2)

Comprensorio/Azienda .........................................branca ..............................................ore settimanali

Comprensorio/Azienda..........................................branca ..............................................ore settimanali

5. essere –non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2):

Provincia ............................................... branca ................................Periodo: dal ............................

6. avere - non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8/quinquies del Decreto legislativo n. 502/92:

Comprensorio/Azienda .............................................Via ...................................................................

Tipo di attività .....................................................Periodo: dal............................................................

7. essere - non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) nella Provincia.................................... ....................................................................................... o in altra Regione (2):

Regione .......................................Comprensorio/Azienda ............................................ ore sett............

in forma attiva - in forma di disponibilità (1)

8. essere - non essere (1) iscritto a corso di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 15.11.2002 n. 14 ed ai corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256/1991, n. 257/1991, n. 368/1999 e n. 277/03:

Denominazione del corso ................................................................................................................

Soggetto pubblico che lo svolge .......................................................................................................

Inizio: dal ......................................................................................................................................

9. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con i Comprensori o un Azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 8/quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni: (2)

Organismo ................................................................... ore sett. ....................................................

Via ........................................................................... Comune di ...................................................

Tipo di attività ................................................................................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ................................................................................................................

Periodo: dal ....................................................................................................................................

10. operare - non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, legge 833/78:(2)

Organismo ................................................................... ore sett. .....................................................

Via ............................................................................ Comune di ...................................................

Tipo di attività .......................................................................................

11. svolgere - non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della legge 626/94:

Comprensorio/Azienda ........................................................ ore sett. ...............................................

Via ................................................................ Comune di ...............................................................

Periodo: dal ..................................................

12. svolgere - non svolgere (1) per conto dell'INPS o di un Comprensorio di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)

Comprensorio ........................................................... Comune di......................................................

Periodo: dal .....................................................................................................................................

13. avere - non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta a qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Periodo: dal ......................................................................................................................................

14. essere - non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

15. fruire - non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

Periodo: dal ......................................................................................................................................

16. svolgere - non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti, in caso negativo scrivere nessuna)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Periodo: dal ........................................................................................................................................

17. essere - non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato: (1): (2)

Comprensorio/Azienda ............................................................ Comune di............................................

Tipo di attività............................................................... ore sett. .........................................................

Periodo: dal ........................................................................................................................................

18. operare - non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7):

Soggetto pubblico ...............................................................................................................................

Via ............................................................ Comune di .......................................................................

Tipo di attività ....................................................................................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................................

Periodo: dal ........................................................................................................................................

19. essere – non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di : (2)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Periodo: dal .........................................................................................................................................

Note ...................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

In fede

Data..................................................... Firma.....................................................................................

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "Note".

Autentica della sottoscrizione Timbro

L'anno .....................ddì............del mese di ............................è comparso il Signor ........................della cui identità sono certo, per ...................................l.............. quale, dopo essere stat......da me ammonit......... sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la sua stessa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza.

Bollo..........................................Firma dell'incaricato................................................................................

ALLEGATO H (Art. 15)
Formazione delle graduatorie

Art. 1 (Titoli per la formazione della graduatoria)

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I – Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:................................................................p. 2,00.
  • b)  specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:................................................p. 0,50
  • c)  attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dall' articolo 5 della legge provinciale 22.11.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni:
    .................................................................................................................................p. 12,00

II – Titoli di servizio

  • a)  Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge 833/78 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e dell'articolo 7/bis della legge provinciale 26.08.1993 n. 14, compresa quella svolta in qualità di associato:
    per ciascun mese complessivo:........................................................................................p. 0,20
    Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività svolta nell'ambito della provincia di Bolzano
  • b)  attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale o provinciale solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi. (Le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni):
    per ciascun mese complessivo:..........................................................................................p. 0,20
  • c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell' emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:ààà.......................................................................................................................p. 0,20
  • d)  attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi dell' accordo nazionale o provinciale: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:
    ..................................................................................................................................... p. 0,05
  • e)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni, Province, dalle Aziende o dai Comprensori: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:
    ......................................................................................................................................p. 0,20
    (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
  • f)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese:
    ............................................................................................................................................. p. 0,05
  • g)  servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese ..............................................p. 0,10
    Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico conferito dal Comprensorio ai sensi del presente Accordo e, comunque solo per il periodo concomitante con tale incarico.
  • h)  attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni consecutivi: per ciascun mese complessivo: .................................. p. 0,10
  • i)  Attività di medico addetto all' assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato che di sostituzione, per ogni mese di attività:
    ...............................................................................................................................................p.0,20
  • j)  medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese: ..................................................... p. 0,05
  • k)  servizio effettivo di medico di assistenza primaria, nella continuità assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell' Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n. 430:
    per ciascun mese complessivo:....................................................................................................... p. 0,20

III - Punti per la residenza

  • l)  attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti;
  • m)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti;

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità:

relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero.

(3) Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.

(4) I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.

(5) A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea.

(6) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

ALLEGATO I (Art. 45)
Attività didattica e tutoriale

L'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della Provincia del 20 ottobre 2003, n. 46.

Al medico che svolge l'attività di tutore è riconosciuto un compenso di Euro 1.009,58 + IVA per ogni fase di nove settimane.

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