(1) Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la presente legge viene emanata sulla base della delega di cui all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e all’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.
(2) Le disposizioni della presente legge riformano il sistema della contabilità degli enti locali mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con quelli stabiliti dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e dal decreto della Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche.
(3) Ai sensi della presente legge si intendono come enti locali i comuni e le comunitá comprensionali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.
(4) La presente legge stabilisce per gli enti locali i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.