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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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Le disposizioni valgono per lavori di bonifica nella sfera di competenza privata e per lavori di miglioramento fondiario condotti da consorzi di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Aliquote di contributo

a) Irrigazione

Impianti nuovi per zone fruttiviticole: fino al 40%

per opere di adduzione e accumulo in zone frutti vinicole: fino al 50%

per altre superfici agricole utili: fino al 65%

II rifacimento dell'impianto o di sue parti è finanziabile per impianti con più di 20 anni di esercizio. E ammessa tuttavia a finanziamento la trasformazione della tipologia dell'impianto da pioggia a goccia o a «microjet» in caso di accertata necessità di risparmio idrico o di possibilità di ampliamento del comprensorio ferma restando la quantità di acqua derivata.

b) Opere di sistemazione idraulica di competenza privata. La percentuale massima di contributo è del 50% in zona fruttiviticola, del 65% nelle altre zone.

c) Opere di viabilità

E finanziabile la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di strade poderali e interpoderali. La percentuale massima di contributo è del 40% in zona fruttiviticola, del 65% nelle altre zone.

d) Acquisto macchine ed attrezzi

Sono finanziabili macchine ed attrezzi per la trazione, per i movimenti di terra e per la manutenzione delle opere consortili, contributo massimo: 40%.

e) Drenaggi, spianamenti, spietramenti

II contributo massimo è: in zona fruttiviticola 40%, in zona montana 65%.

f) Locali di servizio e deposito

Sono ammessi a finanziamento locali per il deposito di macchine e di attrezzature di proprietà del consorzio nonché locali a servizio dell'attività generale del comprensorio; contributo massimo 45%.

g) Contributi di ordinaria amministrazione e per il personale. Il contributo provinciale massimo erogabile non può superare l'importo dei corrispondenti contributi consortili introitati.

Le percentuali di contributo di cui al punto «a» possono essere aumentate di 10 punti in caso di lavori particolarmente gravosi e nel caso di costruzione di un bacino di raccolta.

Le percentuali di contributo di cui ai punti «b», «e» ed «e» possono essere aumentate di 5 punti in caso di lavori particolarmente gravosi e qualora le opere siano finalizzate alla realizzazione di un riordino fondiario. Per tutte le categorie di cui sopra l'importo ammesso a contributo dovrà raggiungere almeno 30 mio., ad esclusione della «g», per la quale il livello minimo di spesa, è rappresentato da 15 mio.