(1) La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita dal Direttore generale/dalla Direttrice generale della Provincia o da una persona idonea ed esperta dallo stesso/dalla stessa appositamente delegata alla rispettiva contrattazione. Tale persona può rappresentare, su richiesta degli stessi, anche gli altri enti che partecipano alla contrattazione collettiva intercompartimentale.
(2) La parte negoziale pubblica viene nominata dai componenti di Giunta competenti per il rispettivo personale. Nella contrattazione collettiva intercompartimentale essa si compone di almeno un/una rappresentante per ciascuno dei comparti di contrattazione. La parte negoziale pubblica si attiene alle direttive impartite dalla Giunta provinciale dopo aver sentito le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettando, in particolare, le indicazioni sui fondi all’uopo previsti.
(3) La rappresentatività sindacale e la composizione della delegazione sindacale sono stabilite con contratto collettivo intercompartimentale.
(4) I contratti collettivi sono vincolanti se sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti, tra quelle rappresentative per il rispettivo livello di contrattazione, complessivamente almeno il 50 per cento più uno degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina sulla rappresentatività sindacale stabilita nel contratto collettivo intercompartimentale.
(5) Una volta sottoscritta, l’ipotesi di accordo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale, unitamente a una relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto. La relazione è corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi.
(6) Entro i 30 giorni successivi la Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della parte negoziale pubblica, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai sensi della vigente normativa provinciale, o impartendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.
(7) I contratti collettivi diventano efficaci a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(8) La disciplina contenuta nei contratti collettivi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva diversa previsione contrattuale.
(9) Alle persone esterne delegate a svolgere la contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 spetta un trattamento economico che tiene conto dell’incarico assunto e delle risorse finanziarie e di tempo connesse.
(10) La contrattazione collettiva decentrata può essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli enti di cui all’articolo 1.