1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali autorizza preventivamente l’istituzione e la gestione del servizio mensa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera u), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente o l’istituzione che assume la gestione del servizio presenta un’apposita domanda al Direttore/alla Direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, corredata dei seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto di costituzione dell’ente o istituzione;
b) copia dello statuto o del regolamento di servizio;
c) planimetria dei locali (in scala 1:100) con indicazione degli arredi;
d) elenco della dotazione di personale con la rispettiva qualifica professionale;
e) descrizione dell’organizzazione del servizio;
f) autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività di mensa;
g) se il servizio mensa non è gestito direttamente dall’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente: copia della convenzione stipulata con l’ente gestore dei servizi sociali o almeno la dichiarazione di intenti - firmata da entrambe le parti - finalizzata alla stipula di un’apposita convenzione.