1. L’ufficio competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, può effettuare controlli, anche attraverso sopralluoghi, sulla realizzazione e sull’efficacia delle attività e degli interventi finanziati e sulla destinazione dei finanziamenti concessi agli enti.
2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio effettuato da un apposito gruppo di controllo composto dal direttore della Ripartizione sanità o suo delegato, dal direttore dell’ufficio competente e da un funzionario della Ripartizione con funzioni di segretario.
3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale.
4. In caso di dichiarazioni non veritiere, presentate per ottenere illegalmente il contributo oppure un importo più elevato, all’ente richiedente viene revocata la concessione del contributo, fatte salve le disposizioni penali.
Gli importi eventualmente già pagati devono essere restituiti per intero.
Il richiedente é altresì sospeso dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici ai sensi dell’articolo 2 bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.