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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 2326 del 09.07.2007
Collaborazione tra l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e le scuole primarie e secondarie di pirmo grado in lingua tedesa e ladina

…omissis…

 

1. Le scuole autonome primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca e ladina e l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina collaborano sulla base di questa deliberazione fino all'entrata in vigore della legge provinciale organica sulla riforma scolastica.

2. L'insegnamento impartito dalle scuole dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina equivale a tutti gli effetti alla quota facoltativa opzionale delle scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle località ladine. La collaborazione tra istituto per l'educazione musicale e scuola pubblica è definita nel piano dell'offerta formativa.

3. L'equivalenza dell'insegnamento impartito dalle scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina con la quota facoltativa opzionale delle scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle località ladine è da considerarsi ai sensi dei decreti del presidente della Provincia del 26 aprile 2007 e dell'11 maggio 2007 riguardanti alla riforma scolastica come un contributo per venire incontro agli interessi delle alunne e degli alunni e per ampliare l'offerta formativa della scuola.

4. Gli alunni e le alunne sono tenuti alla frequenza dell'insegnamento della scuola di musica qualora scelto.

5. L'insegnamento può aver luogo sia nelle aule della scuola pubblica che in quelle della scuola di musica.

6. Non è gratuita la frequenza dell'insegnamento impartito dall'istituto per l'educazione musicale equiparato alla quota facoltativa opzionale delle scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle località ladine. Sono da corrispondere all'istituto per l'educazione musicale i contributi da versare da parte degli alunni fissati dal consiglio d'amministrazione. I genitori sono da informare sulla misura dei contributi al momento dell'iscrizione. Possono esonerati dal versamento di detti contributi alunne ed alunni in condizioni economiche disagiate.

7. L'iscrizione, l'organizzazione dell'insegnamento, la documentazione e la valutazione dei progressi di apprendimento sono da stabilire con apposito accordo tra la scuola autonoma e l'istituto per l'educazione musicale.