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In vigore al: 08/03/2016

u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
Contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica relativo al periodo 2005 - 2008

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Allegato 3

 

Inquadramento retributivo e progressione professionale del personale docente della Provincia

1. Nuovo modello d’inquadramento retributivo e progressione professionale nel livello retributivo inferiore e superiore

 

Lo stipendio iniziale e la progressione economica sono stabiliti nel allegato 2, tenendo conto delle seguenti modalità:

1.1. Docenti delle materie di insegnamento di cui alla nota 1 dell’allegato 2:

Classe stipendiale iniziale: 0

La progressione economica si sviluppa su:

  1. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 1 e 2)
  2. 2 classi annuali (corrisponde alle classi 3 e 4)
  3. 4 classi biennali (corrisponde alle classi 5, 6, 7 e 8)

1.2 Personale docente delle materie die insegnamento di cui alla nota n. 2 dell’allegato 2 in possesso di laurea triennale (laurea di primo livello)

Classe iniziale secondo l’allegato 2: 2. classe

La progressione economica si sviluppa su:

  1. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 3 e 4)
  2. 2 classi annuali (corrisponde alle classi 5 e 6)
  3. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 7 e 8)

1.3 Personale docente delle materie die insegnamento di cui alla nota 3 dell’allegato 2 in possesso del titolo di un diploma di laurea quinquennale o di un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato

Classe iniziale secondo l’allegato 2: 4. classe

La progressione economica si sviluppa su:

  1. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 5 e 6)
  2. 2 classi annuali (corrisponde alle classi (7 e 8)

1.4 Insegnanti di musica

In base ai nuovi requisiti di accesso previsti per le insegnanti e gli insegnanti di musica in possesso di una formazione accademica almeno quadriennale unita all’abilitazione all’insegnamento strumentale o vocale, l’inquadramento avviene come descritto al punto 1.3.

1.5 Avanzamento nel livello retributivo superiore

In seguito al passaggio al livello superiore ai sensi dell’articolo 30, comma 2, la progressione economica in tale livello si sviluppa in scatti biennali.

1.6 Progressione economica del personale privo dei necessari requisiti di accesso

Il personale docente privo dei necessari requisiti di accesso per le rispettive materie di insegnamento è inquadrato nella corrispondente classe iniziale indicata ai precedenti punti del presente allegato e conserve tale classe iniziale per sei anni. La successiva progressione economica si sviluppa secondo le modalità di cui al presente punto 1. Non appena detto personale sarà in grado di dimostrare il possesso dei titoli di studio prescritti, otterrà il riconoscimento di due anni ai fini della progressione economica e comunque di un periodo non superiore all’anzianità di servizio già acquisita.

2. Disposizioni transitorie per il primo inquadramento del personale docente in servizio

2.1 Insegnanti (ex 6. livello funzionale)

L’inquadramento del personale in servizio viene effettuato nei nuovi livelli retributivi in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/1. In seguito all’inquadramento sono riconosciuti, ai fini della progressione economica, due anni convenzionali di servizio. Tale riconoscimento rimane escluso per il personale che nel momento del nuovo inquadramento si trovava nella prima o seconda classe stipendiale della VI qualifica funzionale.

2.2 Personale docente della 7. qualifica funzionale

L’inquadramento del personale docente in servizio appartenente alla 7. qualifica funzionale e privo dei requisiti per l’inquadramento nella qualifica funzionale 7ter o nella 8. qualifica funzionale, viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/2.

2.3 Personale docente in possesso di laurea triennale

L’inquadramento del personale docente in servizio in possesso di laurea triennale o di titolo equipollente viene effettuato, con decorrenza 01.04.2008, nel livello retributivo 7ter ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale 12.02.2008, e con la posizione maturata nella 7. qualifica funzionale. Con l’entrata in vigore del presente contratto l’inquadramento viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/3.

2.4 Insegnanti di musica

  1. Il personale docente di musica in servizio già inquadrato nella settima qualifica funzionale, viene inquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/2 nei nuovi livelli retributivi. A tale personale è riconosciuta, ai fini della progressione economica, un’anzianità di servizio di un anno, se alla data di entrata in vigore del presente contratto è in possesso dei requisiti di accesso finora vigenti.
  2. Il personale docente di musica in servizio già inquadrato nella qualifica funzionale 7ter, viene inquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/3.
  3. Al personale docente di musica già inquadrato nella settima qualifica funzionale prima del nuovo inquadramento ai sensi del presente contratto ed in possesso di una formazione accademica di almeno quattro anni nonché dell’abilitazione per l’insegnamento vocale o strumentale, è riconosciuta un’anzianità convenzionale aggiuntiva di servizio pari a quattro anni. Tale beneficio trova applicazione a partire dal primo mese successivo alla presentazione della corrispondente documentazione.
  4. Personale docente di musica che prima dell’inquadramento ai sensi del presente contratto era inquadrato alla qualifica funzionale 7ter ed è in possesso di una formazione accademica di almeno quattro anni nonché dell’abilitazione per l’insegnamento vocale o strumentale, è riconosciuta un’anzianità convenzionale aggiuntiva di servizio di due anni. Tale beneficio trova applicazione a partire dal primo mese successivo alla presentazione della corrispondente documentazione.
  5. Il personale docente di musica assunto nell’anno formativo 2013/2014 ai sensi delle disposizioni fino all’ora vigenti viene inquadrato nella classe iniziale 0 o, se in possesso dei requisiti previsti per l’inquadramento per la qualifica funzionale 7ter, nella classe iniziale 2. Il personale è in possesso dei nuovi requisiti di accesso previsti nell’allegato 1, lettera B) viene inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato 3, punto 1.4.

2.5 Personale privo dei requisiti di accesso

  • a) L’inquadramento del personale privo dei previsti titoli di accesso in servizio nell’anno formativo 2013/2014 viene effettuato ai sensi della tabella dell’allegato 2 nel rispetto del maturato economico, e rimane in tale posizione per la durata di sei anni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7. Appena tale personale fornisce la prova di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti gli viene riconosciuta, ai fini della progressione economica, un anzianità di servizio convenzionale di due anni e comunque di un periodo non superiore all’anzianità di servizio già acquisita.
  • b) A partire dall’anno formativo 2014/2015 al personale docente di musica privo di nuovi requisiti d’accesso, è attribuita la seguente posizione stipendiale minima:
  • aa) anni formativi 2014/2015 e 2015/2016: classe 2;
  • bb) anni formativi 2016/2017 e 20176/2018: classe 3;
  • cc) anno formativo 2018/2019: classe 4.
  • c) Il personale di cui alla precedente lettera b) rimane inquadrato per sei anni nella classe 4 del livello inferiore, salva la riduzione nella misura corrispondente all’anzianità di servizio acquisita. La successiva progressione economica si sviluppa ai sensi del punto 1.3.

2.6 Personale docente della 8. qualifica funzionale

L’inquadramento del personale docente in servizio appartenente alla 8. qualifica funzionale viene effettuato nei nuovi livelli retributivi in base alla tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/4.

2.7 La frazione di biennio già maturata al 1º settembre 2013 è utile ai fini della progressione economica nei livelli retributivi.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
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ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
ActionActionl) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionActionm) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
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ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
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ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
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ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
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ActionActionXXII Cultura
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ActionActionA Struttura dirigenziale
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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
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ActionActionc) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2-3.   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Assicurazione, attrezzature ed equipaggiamento)
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13-29.   
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionPREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3 (Indennità di rischio)
ActionActionArt. 4 (Compenso per relatori)
ActionActionArt. 5 (Indennità per dirigenti sostituti)
ActionActionArt. 6 (Indennità per esercizio di mansioni superiori)
ActionActionArt. 7 (Conferma delle maggiorazioni del compenso incentivante quale assegno ad personam)
ActionActionArt. 8 (Indennità di carica per mandato in enti provinciali)
ActionActionArt. 9 (Cumulo di premi ed indennità)
ActionActionINDENNITÀ DI COORDINAMENTO
ActionActionINDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
ActionActionArt. 11 (Indennità di turno, per lavoro festivo e notturno)
ActionActionArt. 12 (Servizio di reperibilità e relativa indennità)
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionVALUTAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionAllegato 1
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
ActionActionAllegato 4
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione e durata)
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionArt. 2 (Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali)
ActionActionArt. 3 (Contrattazione collettiva decentrata con le Intendenze scolastiche)
ActionActionArt. 4 (Partecipazione con le Intendenze scolastiche)
ActionActionArt. 5 (Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica)
ActionActionArt. 6 (Prerogative delle organizzazioni sindacali rappresentative)
ActionActionArt. 7 (Assemblee sindacali)
ActionActionCostituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole e definizione del relativo regolamento elettorale
ActionActionRegolamento per la disciplina dell'elezione della RSU
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionOrario di lavoro del personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica
ActionActionOrario di lavoro del personale docente delle scuole di musica
ActionActionDisposizioni comuni al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica
ActionActionArt. 13 (Periodo di prova e idoneità all’insegnamento)
ActionActionArt. 14 (Attività sostitutive di ore di insegnamento)
ActionActionArt. 15 (Ore aggiuntive e straordinarie)  
ActionActionArt. 16 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
ActionActionArt. 17 (Riduzione dell’orario di insegnamento)
ActionActionArt. 18 (Attivitá di aggiornamento)
ActionActionArt. 19 (Attività d’esame)
ActionActionArt. 20 (Congedo ordinario e periodo di riposo)
ActionActionArt. 21 (Orario di lavoro ed assenze spettanti di diritto)
ActionActionArt. 22 (Congedo ordinario e periodo di riposo del personale docente a tempo determinato)
ActionActionArt. 23 (Distacco dall´insegnamento)  
ActionActionArt. 24 (Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro ai fini dell’anno sabbatico)
ActionActionArt. 25 (Permessi retribuiti)
ActionActionArt. 26 (Mobilità)
ActionActionArt. 27 (Permesso retribuito per lo svolgimento di attività artistiche)
ActionActionArt. 28 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento)
ActionActionAssetto giuridico ed economico
ActionActionDisposizioni finali e transitorie
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionRELAZIONI SINDACALI
ActionActionRAPPORTO DI LAVORO
ActionActionASSETTO GIURIDICO ED ECONOMICO
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionArt. 40 (Banca ore)
ActionActionArt. 41 (Formazione continua del personale)
ActionActionArt. 42 (Servizio mensa)
ActionActionArt. 43 (Rimborso spese per visite mediche)
ActionActionArt. 44 (Abbigliamento di servizio)
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ActionActionArt. 47 (Rappresentante per la sicurezza)
ActionActionNORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONE DI NORME
ActionActionDisciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
ActionActionRappresentante per la sicurezza
ActionActionALLEGATO 4
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
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ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
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ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActionDISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
ActionActionNORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA INTESE A RIDURRE O LIMITARE L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ActionActionNORME IN MERITO AL DEPOSITO DI SOTANZE INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE PROVINCIALE
ActionAction Art. 26 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 27 (Criteri generali)
ActionAction Art. 28 (Progettazione e costruzione dei serbatoi)
ActionAction Art. 29 (Installazione di serbatoi a parete unica)
ActionAction Art. 30 (Installazione di serbatoi a doppia parete)
ActionAction Art. 31 (Depositi di materiali solidi e semisolidi inquinanti)
ActionAction Art. 32 (Aree di travaso di sostanze inquinanti)
ActionAction Art. 33 (Tubazioni per sostanze inquinanti)
ActionAction Art. 34 (Misure di precauzione in fase di riempimento dei serbatoi)
ActionAction Art. 35 (Depositi esistenti)
ActionAction 36 (Verifiche periodiche)
ActionActionACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI ACQUE
ActionActionTUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
ActionActionCRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI
ActionActionFUNZIONI DI VIGILANZA
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionActionb) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
ActionActiond) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSistema di controllo
ActionActionAgevolazioni a favore dell'agricoltura biologica
ActionActionArt. 16 (Sovvenzioni a favore dell'agricoltura biologica)
ActionActionArt. 17 (Contributi sul controllo)
ActionActionDisposizioni finali
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionActionh) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
ActionActionj) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2 
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)
ActionActionNorme generali
ActionActionLa struttura scolastica
ActionActionRequisiti tecnici e costruttivi
ActionActionMisure di sicurezza e prevenzione antincendio
ActionActionSEZIONE I- Generalità
ActionActionSEZIONE II - Caratteristiche costruttive per edifici nuovi e ristrutturati
ActionAction 85. Ubicazione
ActionAction 86. Resistenza al fuoco
ActionAction 87. Reazione al fuoco dei materiali
ActionAction 88. Compartimentazioni per l’incendio
ActionAction 89. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
ActionAction 90. .Spazi a particolare rischio
ActionAction 91. Altri locali
ActionAction 92. Ingressi ed uscite di sicurezza nelle strutture interrate
ActionAction 93. .Norme particolari per impianti elettrici
ActionAction 94. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi
ActionActionSEZIONE III - Norme per le scuole esistenti
ActionActionSEZIONE IV - Norme di sicurezza per le scuole con una presenza massima di 100 persone
ActionActionSEZIONE V - Autorizzazione alle deroghe e norme di esercizio
ActionActionProgetto organizzativo e procedura di approvazione
ActionActionSuperfici scolastiche per allunno
ActionActionImpianti sportivi
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
ActionActionNorme generali
ActionActionValutazione punteggi
ActionActionArt. 12 (Rapporti economici)                    
ActionActionArt. 13 (Consistenza numerica della famiglia)
ActionActionArt. 14 (Durata della residenza o dell'attività lavorativa)
ActionActionArt. 15 (Costituzione di nuova famiglia)
ActionActionArt. 16 (Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio)
ActionActionArt. 17 (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)
ActionActionArt. 18 (Mutilati e invalidi)
ActionActionErogazione delle agevolazioni
ActionActionCriteri per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico