(1) Se la Direttrice o il Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione non è al contempo Intendente scolastica o Intendente scolastico, la valutazione esterna dei circoli di scuola dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche a carattere statale e il Servizio di valutazione menzionato all’articolo 3 fanno capo all’Intendente scolastica o Intendente scolastico, mentre la valutazione esterna nell’ambito della formazione professionale rientra nella responsabilità della Direttrice o del Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione.