(1) La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione, di concerto con la Direttrice o il Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione, sulla base di requisiti predefiniti e di un colloquio con i soggetti ritenuti idonei, propone, tra il personale dell’amministrazione provinciale o ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole a carattere statale, le collaboratrici e i collaboratori del Servizio di valutazione. Le nomine sono disposte dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione per la durata massima di quattro anni, su posti vacanti a tempo pieno. L'incarico può essere rinnovato in base alla valutazione dei risultati.
(2) Alle collaboratrici e ai collaboratori del Servizio di valutazione spetta un'indennità d'istituto secondo la vigente disciplina contrattuale collettiva provinciale.