(1) Ogni Servizio di valutazione svolge i seguenti compiti:
(2) Nel caso di progetti comuni, le Direttrici o i Direttori dei tre Servizi di valutazione collaborano nello svolgimento delle attività e delle analisi da effettuare; in tal caso le Direttrici e i Direttori dei Dipartimenti Istruzione e Formazione nominano una coordinatrice o un coordinatore responsabile del progetto fra le Direttrici e i Direttori dei tre Servizi di valutazione.
(3) Per l'espletamento delle proprie attività i Servizi di valutazione sono autorizzati ad effettuare visite nelle scuole e a prendere visione della documentazione utile ai fini del processo di valutazione.