(1) Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale: per l’apprendistato per la qualifica complessivamente almeno 1.200 ore in tre anni; per l’apprendistato per il diploma professionale complessivamente almeno 1.600 ore in quattro anni.
(2) Nel caso dell’apprendistato per la qualifica la formazione formale di regola viene realizzata dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell’apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale vengono realizzate dalle scuole professionali.
(3) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce le forme ammissibili di formazione formale extrascolastica.
(4) L’iscrizione alla scuola professionale avviene d’ufficio in base al contratto di apprendistato.
(5) L’insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate. Queste vengono definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.
(6) Nel caso di apprendisti o apprendiste con diagnosi funzionale e con un programma individuale è possibile aumentare, nell'ambito della prevista durata dell'apprendistato, il numero delle ore di insegnamento nei corsi a blocco o nei corsi annuali, a condizione che sia previsto da accordi delle parti sociali.
(7) Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita la formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente in un’altra provincia o regione d’Italia o all’estero.