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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Uffici provinciali e personale
Dotazioni organiche e ruoli
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
TITOLO I
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
1)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, concernente l'assunzione di personale a contratto annuale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1971, n. 5.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
Art. 1 (Requisiti di accesso all’attività)
Art. 2 (Pubblicità dei prezzi)
Art. 3 (Distributori di carburante - Autorizzazione)
Art. 4 (Impianti con gas metano)
Art. 5 (Distributori di carburante ad uso privato interno)
Art. 6 (Collaudo degli impianti)
Art. 7 (Modifiche di impianti)
Art. 8 (Orari)
Art. 9 (Subingresso)
d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
l) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Contratto - Tipo di impiego
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 1
Art. 1 (Aziende vivaistiche soggette a controllo)
Art. 2 (Adesione volontaria al servizio di controllo)
IL CONTROLLO DEL VIVAIO
ESECUZIONE DEI CONTROLLI
Art. 6 (Certificato d'origine)
Art. 7 (Approvvigionamento marze)
Art. 8 (Denuncia del materiale di moltiplicazione prodotto)
Art. 9 (Planimetrie e registro del vivaio)
Art. 10 (Controllo dei vivai in campo)
Art. 11 (Periodi di controlli)
Art. 12 (Descrizione delle etichette per portainnesti)
Art. 13 (Descrizione delle etichette per le giovani piante innestate)
Art. 14 (Descrizione delle etichette per le piante di frutta minore)
Art. 15 (Confezionamento)
Art. 16 (Norme transitorie riguardanti il riconoscimento della qualità intrinseca del materiale di moltiplicazione)
Art. 17 (Etichettatura)
Art. 18 (Classificazione del materiale)
Art. 19 (Norme per l'allevamento del materiale di moltiplicazione)
Art. 20 (Conservazione dello stato virus-sanitario)
Art. 21 (Controllo dei lotti elite e dei lotti di moltiplicazione)
Art. 22 (Disposizioni riguardanti la coltivazione di materiale d'uso)
Art. 23 (Materiale con diverso stato virus-sanitario)
Art. 24 (Lotti di drupacee nei vivai)
Art. 25 (Resoconto del controllo)
GESTIONE AMMINISTRATIVA
c) DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
d) LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 31
e) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico