(1) In caso di apprendistato a tempo parziale l’apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Inoltre deve essere garantito l’intero quadro formativo aziendale.
(2) In aziende a esercizio stagionale è consentito assolvere l’apprendistato tramite un contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, purché sia previsto in accordi delle parti sociali.
(3) In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i singoli periodi di formazione svolti nella medesima professione. Sono cumulati altresì i periodi di formazione formale e le ferie maturate durante l’apprendistato. In caso di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale, otto mesi di formazione sono considerati un anno di apprendistato.
(4) Gli apprendisti con contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi senza attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata, in proporzione all’effettivo periodo di lavoro in azienda, tempo di lavoro.