Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.
(1) Ai sensi della presente legge per attività industriale si intende l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell'erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita.
(2) Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività industriali, fatte salve eventuali norme speciali.